CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
STATUTO

 

Art. 1 - Costituzione

Nella Comunità Parrocchiale di Cristo Redentore in Sassari, in ossequio alle direttive della Chiesa universale (CDC n. 536) e del Sinodo Diocesano (n. 7), viene costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (abbreviato: CPP), secondo il presente statuto, in attesa dell'approvazione da parte dell' Autorità ecclesiastica locale.

 

Art. 2 - Natura

Il CPP è l'organismo ecclesiale nel quale presbiteri, diaconi, religiosi e laici "prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale" (CDC n. 536, § 1) della comunità parrocchiale.

Esso consente, garantisce e promuove l'unità e la corresponsabilità dei membri della Parrocchia, sotto la guida del Parroco, "che fa le veci del Vescovo" immagine di Cristo, Pastore e Capo della sua Chiesa (CDD n. 501, § 1).

Esso manifesta inoltre la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente a svilupparli e ordinarli al servizio della comunione e della missione, dimensioni essenziali della vita ecclesiale (CEI: "Comunione e comunità", n. 14). "Il CPP gode soltanto del voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo" (CDC n. 536, § 2) e dallo statuto approvato dall' autorità ecclesiastica.

 

Art. 3 - Finalità

Il CPP ha come fine precipuo quello di studiare, promuovere e verificare l'attività pastorale in comunione col Vescovo e col Parroco.

 

Art. 4 - Programmi Pastorali

Il CPP per raggiungere la suddetta finalità:

  1. individua le esigenze pastorali prioritarie della comunità cristiana nel territorio

  2. elabora un piano pastorale in sintonia con il piano pastorale della Chiesa Diocesana, cercando di coordinare le diverse iniziative in una visione di pastorale organica

  3. verifica con scadenze periodiche l'attuazione del programma.

 

Art. 5 - Composizione

Nel CPP, quale organo promotore di comunione e di partecipazione, sono rappresentate tutte le componenti ecclesiali: Clero, Laici, Religiosi e Religiose. La partecipazione al CPP si radica nei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione (CDC n. 208).

I Consiglieri, oltre che battezzati e cresimati, debbono perciò:

  1. essere in piena comunione con la Chiesa, in particolare con il Magistero gerarchico;

  2. distinguersi "per fede sicura, buoni costumi e prudenza" (CDC . n. 512, § 3) nelle parole e nelle opere;

  3. essere capaci di comprendere i problemi della comunità;

  4. essere disponibili all'ascolto e al servizio, pronti a ripensare pareri e programmi personali per il bene comune;

  5. sentirsi impegnati a costruire la comunità nella carità e varietà di carismi;

  6. appartenere al territorio parrocchiale o essere inseriti da almeno un anno nei gruppi o attività parrocchiali.

 

Art. 6 - Membri

Il CPP è composto nel modo seguente:

  1. dal Parroco, dai sacerdoti della parrocchia, dai diaconi, dai religiosi e dalle religiose qualora fossero presenti nel territorio parrocchiale;

  2. dal o dai responsabili dei gruppi operanti in Parrocchia e da un altro membro del gruppo eletto al suo interno;

  3. da un rappresentante del Consiglio affari economici;

  4. da non oltre cinque membri scelti personalmente dal Parroco;

 

Art. 7 - Durata

Il CPP dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti per un secondo triennio.

Un membro decade dal CPP:

  1. in caso di dimissioni scritte e accettate dal Presidente;

  2. quando non partecipa senza motivo e giustificazione a tre sedute consecutive;

  3. quando venga a mancare dei requisiti in base all'art. 5.

Il membro decaduto può essere sostituito con altra persona proposta dalla Segreteria.

 

Art. 8 - Organi

Il CPP si esprime attraverso i seguenti organi operativi:

 

  1. Il Presidente

Il Presidente del CCP è il Parroco. Spetta al Presidente:

  1. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio;

  2. stabilire insieme alla Segreteria l'ordine del giorno per le riunioni;

  3. approvare e rendere esecutive le decisioni maturate nel Consiglio,

 

  1. Il Segretario

Il Segretario (uomo o donna) è un laico scelto dal presidente tra i membri della Segreteria che abbia, oltre ai requisiti sopraddetti (cfr.art. 5), sufficiente tempo disponibile, capacità organizzativa e di collaborazione con tutti gli organi del CPP. Spetta al Segretario:

  1. trasmettere ai Consiglieri, a nome del Presidente, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno;

  2. raccogliere le proposte dei Consiglieri per presentarle in Segreteria;

  3. moderare i lavori del CPP;

  4. tenere regolare e frequente comunicazione con il Parroco per programmare in tempo le iniziative pastorali, coordinarle nella pastorale d'insieme e seguirne l'andamento;

  5. redigere i verbali delle riunioni e mantenere in ordine la documentazione e l'archivio del Consiglio,

 

  1. La Segreteria

La Segreteria è composta dal Presidente, dal Segretario e da alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale nominati dal Parroco. I membri della Segreteria:

  1. in stretta comunione con il Parroco e fra loro si sentono partecipi del mandato pastorale "vigilate sul gregge a voi affidato";

  2. si incontrano regolarmente per fare il punto e verificare le esigenze della vita ecclesiale;

  3. preparano la convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno;

  4. curano i rapporti di collaborazione con la Sottozona Pastorale e la Diocesi.

 

Art. 9 - Sedute

Le sedute ordinarie del CPP:

  1. sono trimestrali e vanno fissate all'inizio dell'anno sociale o secondo l'urgenza dei problemi;

  2. sono dichiarate valide quando sono presenti la maggioranza (la metà più uno) dei componenti il Consiglio Pastorale Parrocchiale;

  3. sono presiedute dal Presidente e guidate dal Segretario o da un altro membro della Segreteria incaricato dal Parroco;

  4. seguono l'ordine del giorno stabilito; le proposte importanti o con carattere d'urgenza, per poter essere discusse e messe a votazione per alzata di mano, sono presentate alla Segreteria preventivamente e per iscritto. In ogni argomento discusso si cercherà di arrivare all'unanimità di orientamento, rimanendo tutti disponibili a collaborare attivamente alle iniziative approvate.

 

Art. 10 - Modifiche

Il presente statuto ha carattere sperimentale e potrà essere modificato per uniformità ad eventuali disposizioni della Chiesa italiana o Diocesana.


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