Statuto CPP
 

 

 

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PARROCCHIA S. PIO X PAPA

 

(Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell’Interno in data 11/10/1986.Gazzetta Ufficiale del 22/10/1986,n°246. Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Rovigo: 28 settembre 1987,n°93.Cod. Fiscale: 93004300294 - Sede sociale: Piazza L.Perosi, 9 – Rovigo).  

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – STATUTO

 

Premessa

Si fa presente che in parrocchia opera, ininterrottamente dal 1986, il Consiglio pastorale parrocchiale. Si riporta quanto disposto in data 24 giugno 1986 dall’ allora  Vescovo diocesano Mons. Giovanni Sartori: “In conformità alle disposizioni emanate per la costituzione dei Consigli pastorali parrocchiali in data 8 maggio 1979 e nel rispetto delle norme del nuovo CJC si approva il presente Statuto del Consiglio Pastorale della Parrocchia di “S. Pio X” in Rovigo”. 

In data 10 maggio 2006, il CPP elabora il presente Statuto per uniformarsi allo Statuto-tipo diocesano approvato in data 24 aprile 2006 dal Vescovo Mons. Lucio Soravito De Franceschi.

 

 

Costituzione

Art. 1 – E’ costituito in parrocchia il Consiglio pastorale parrocchiale, quale strumento di comunione e di collaborazione ecclesiale, a norma del CJC can. 536.

 

Natura

Art. 2 – Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) è l’organismo ordinario di programmazione e di coordinamento di tutta l’azione pastorale della parrocchia, in ordine all’evangelizzazione, alla santificazione e alla carità della comunità e dei singoli battezzati.

 

Compiti

Art. 3 – Il CPP ha il compito di promuovere l’attività pastorale della parrocchia, di trattarne i problemi, di progettarne e verificarne le iniziative, in comunione con la Chiesa particolare, sulla base delle indicazioni dei Consigli presbiterale e pastorale diocesani e del Consiglio pastorale vicariale. In particolare esso ha il compito di:

a)      promuovere rapporti di comunione e di solidarietà tra i fedeli della parrocchia e suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione;

b)      riflettere sulla situazione della parrocchia e di tutta la popolazione del territorio, individuare le esigenze umane e religiose della popolazione e proporre interventi pastorali opportuni;

c)      elaborare il programma pastorale parrocchiale, d’intesa con i Consigli pastorali delle altre parrocchie della zona, alla luce del progetto pastorale diocesano e del programma vicariale;

d)      collaborare, con la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, uniti “in forma organica”  alla realizzazione del programma pastorale; ogni membro del Consiglio svolgerà il suo compito, in base al mandato del parroco, in sintonia e in comunione con gli altri operatori;

e)      coordinare l’azione pastorale delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali esistenti in parrocchia;

f)        stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche presenti sul territorio;

g)      presentare agli altri Consigli della “unità pastorale” e al Consiglio pastorale vicariale i problemi di maggior rilievo della parrocchia, le esigenze cui la parrocchia è chiamata a rispondere, le risorse di persone e di mezzi per la collaborazione interparrocchiale e vicariale;

h)      proporre al parroco i membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

 

Il CPP ha voto consultivo (CJC can. 536,§ 2). Tuttavia il parroco ha il dovere di tener conto dei deliberati del Consiglio, nello spirito della comunione ecclesiale.

 

Composizione

Art. 4 – Il CPP è composto:

-         dal parroco e dai sacerdoti che hanno incarichi pastorali in parrocchia;

-         dai rappresentanti dei gruppi pastorali e delle aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia;

-         dai consiglieri eletti – tra una lista di candidati precedentemente scelti – quali rappresentanti qualificati dell’intera parrocchia;

-         da due consiglieri cooptati dal parroco;

-         da un membro del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

 

Elezione dei consiglieri

Art. 5 – L’elezione dei consiglieri viene regolata dalle seguenti norme:

a)      la Commissione elettorale, nominata dal CPP uscente, predispone una lista di candidati, formata da giovani ed adulti d’ambo i sessi, in numero maggiore rispetto ai consiglieri da eleggere;

b)      possono essere messi nella lista dei candidati tutti i parrocchiani dai sedici anni  in su, che si distinguono per uno stile di vita coerente con la fede cristiana, per l’impegno pastorale e per la capacità di dialogo e di comunione ecclesiale;

c)      non possono essere messi in lista i parrocchiani che ricoprono incarichi amministrativi pubblici, oppure che sono responsabili di partiti politici o di sindacati;

d)      i candidati, prima di essere messi in lista, devono essere edotti circa i compiti del CPP e devono esprimere la loro disponibilità ed essere eletti e a collaborare nell’attività pastorale;

e)      i parrocchiani scelgono i consiglieri del CPP tra i candidati della lista proposta dalla Commissione elettorale, nella misura determinata dal Regolamento;

f)        hanno diritto di partecipare alle elezioni dei consiglieri tutti i parrocchiani, dai sedici anni in su.

Per lo svolgimento delle elezioni il CPP stabilisce un apposito Regolamento.

 

Commissioni di lavoro

Art. 6 – Per lo svolgimento dei suoi compiti, il CPP può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro, a cui demandare lo studio di particolari problemi pastorali e l’attuazione delle corrispondenti scelte operative, da sottoporre al parere del CPP e all’approvazione del parroco.

Queste commissioni possono essere formate, oltre che dai consiglieri, anche da altre persone competenti, cooptate dal CPP:

 

Presidenza

Art. 7 – Il Presidente del CPP è il parroco. Questi è coadiuvato da un vice presidente e da un segretario, scelti dal parroco tra i membri del CPP, e dal Consiglio di Presidenza (CdP).

Spetta al Presidente:

-         convocare e presiedere il CPP e il CdP;

-         prendere le dovute decisioni, tenendo conto delle proposte pastorali del Consiglio:

-         rendere esecutive le decisioni stesse.

 

Vicepresidente

Art. 8 – Il Vice Presidente del CPP:

-         modera le riunioni del Consiglio e del CdP;

-         collabora nell’attuazione delle scelte pastorali proposte dal CPP e ratificate dal parroco;

-         rappresenta la parrocchia nel Consiglio pastorale vicariale e nelle situazioni in cui tale rappresentanza è ritenuta opportuna del Consiglio.

 

Segretario

Art. 9 – Il Segretario del CPP invia ai consiglieri la lettera di convocazione delle riunioni e provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del CPP e del CdP e alla loro pubblicizzazione, secondo le modalità stabilite dal CdP.

 

Consiglio di Presidenza

Art. 10 – Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da altri tre membri eletti dal CPP. Esso:

-         individua i problemi da trattare nel CPP;

-         predispone l’ordine del giorno;

-         collabora nell’attuazione delle scelte fatte dal Consiglio e ratificate dal parroco;

-         coordina il lavoro delle Commissioni o Gruppi di lavoro, di cui all’art. 6;

-         decide su questioni ordinarie ed urgenti, fermo restando l’impegno di darne comunicazione al CPP nella successiva riunione.

 

Riunioni

Art. 11 – Il CPP si riunisce ordinariamente quattro volte all’anno e, straordinariamente, tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente o che lo richieda un terzo dei suoi membri.

Prima dell’inizio dell’anno pastorale, il CPP si riunisce per la stesura del programma pastorale annuale della parrocchia.

Perché il CPP possa esprimere dei pareri e delle proposte “autorevoli”, è necessaria la presenza almeno della maggioranza (metà più uno) dei componenti  del Consiglio.

 

Diffusione

Art. 12 – E’ necessario che l’attività del CPP, le scelte fatte e i documenti elaborati siano portati a conoscenza della comunità parrocchiale. A questo scopo il CPP si avvale di tutte le occasioni e di tutti i mezzi di comunicazione sociale di cui la parrocchia dispone.

 

Durata

Art. 13 -Il CPP resta in carica tre anni. I membri del CPP, compiuto il triennio, possono essere rieletti.

Quando la parrocchia rimane vacante, il CPP rimane in carica sotto la presidenza dell’Amministratore parrocchiale fino all’arrivo del nuovo parroco. Il nuovo parroco ha la facoltà, se lo ritiene opportuno, di confermare nell’incarico il CPP fino alla sua scadenza naturale.

Il consigliere eletto che, senza giustificato motivo, risulta assente per tre volte consecutive dalle riunioni del CPP, è ritenuto dimissionario. Esso viene sostituito dal candidato non eletto che ha ottenuto nella sua categoria, il più alto numero di preferenze.

 

Regolamento

Per il suo funzionamento, il CPP elabora un proprio Regolamento, in cui stabilisce:

-         le modalità e i tempi per l’elezione del CPP;

-         l’istituzione ed i compiti della Commissione elettorale;

-         le modalità secondo cui devono svolgersi le sedute del CPP.

 

Consiglio Pastorale