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Associazione di Volontariato "Il Mosaico"

via Bagnoli 4, tel. 049/8095722

35010 PERAGA DI VIGONZA/ 

STATUTO

ART.1

E' costituita con sede in Peraga di Vigonza, via Bagnoli 4, tel.049/8095722, l'associazione di volontariato denominata "Il mosaico" (perché mette insieme tante piccole energie e disponibilità, di proporzioni e colori diversi, per un disegno) I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ART.2

L'associazione ha in programma di visitare periodicamente gli ammalati e gli anziani, specialmente se soli, a casa e in ospedale; in caso di vera necessità, organizza assistenza diurna e notturna; provvede anche per non anziani a trasporti per visite, esami clinici e terapie; provvede a seguire l'iter per l'espletamento di pratiche, pensionistiche, assistenziali, ecc..

Constatato che il disagio non esiste solo nel campo degli anziani e degli ammalati, intende organizzare iniziative sportive, ricreative e culturali a vantaggio dei giovani e si propone una collaborazione organizzata e continua con la locale scuola materna s. Giuseppe, che, come è noto, vive in gran parte con l'aiuto del volontariato.

Si propone inoltre iniziative che possano favorire la crescita culturale e morale delle persone e delle famiglie, promovendo soprattutto l'aggregazione e lo spirito comunitario.

Il tutto ordinariamente nei confini della frazione di Peraga.

L'associazione "Il mosaico" ha durata illimitata, non ha fini di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà.

ART.3

Sono organi dell'associazione:

-l'Assemblea degli aderenti;

-il Comitato esecutivo;

-il Presidente.

ART.4

Assemblea degli aderenti.

L'assemblea è costituita dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti , in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.17.

L'assemblea ha seguenti compiti:

-eleggere i membri del Comitato esecutivo;

-eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;

-eleggere i componenti dei Revisori dei conti;

-approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;

-approvare il bilancio preventivo;

-approvare il bilancio consuntivo;

-approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 17;

-stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

ART.5

Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altre tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

-fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

-sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-dare attuazione alle norme di funzionamento, promuovendo e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;

-eleggere il Presidente;

-nominare il Segretario;

-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

-ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART.6

Presidente.

Il Presidente che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

ART.7

Segretario.

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti;

-provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;

-provvede al disbrigo della corrispondenza;

-è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;

-predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;

-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo.

ART.8

Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità il procedere. Il lodo emesso è inappellabile.

ART.9

Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno i Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt.2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART.10

Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

L'Associazione può rimborsare ai soci (che ricoprono cariche sociali o no) le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sulla base ed entro i limiti che saranno previsti dalle norme di attuazione.

ART.11

Bilancio.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART.12

Aderenti.

Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal comitato esecutivo.

Nella domanda di ammissione l'aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

-dimissioni volontarie;

-per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-per morte;

-per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.

In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni degli aderenti sono a titolo gratuito.

Ad ogni aspirante volontario è richiesta una adeguata formazione di base che gli consenta di realizzare le finalità e i compiti dell'Associazione. Ogni aderente dovrà continuare e completare nel tempo la sua preparazione partecipando agli incontri periodici di formazione e di aggiornamento predisposti dai responsabili dell'associazione.

ART.13

Diritti e obblighi degli aderenti.

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART.14

Quota sociale.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.15

Risorse economiche.

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-quote associative e contributi degli aderenti;

-contributi dei privati;

-contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

-contributi di organismi internazionali;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rimborsi derivanti da convenzioni,

-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

ART.16

Copertura assicurativa.

All'aderente non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'associazione per danni, responsabilità ecc. che possa causarsi e causare durante la sua attività di volontariato.

L'associazione "Il mosaico" garantirà ai soci che prestano attività di volontariato, la copertura assicurativa prevista dalle norme di legge sul volontariato.

ART.17

Modifiche allo Statuto.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Con lo stesso metodo può essere deliberato lo scioglimento dell'associazione per i motivi contemplati dall'art. 2448 del c.c., o anche per scelta volontaria della maggioranza dei membri aventi diritto di voto. Nel caso, tutti i beni mobili e immobili e le somme di denaro di proprietà dell'associazione sono trasferiti alla scuola materna s. Giuseppe, di proprietà della parrocchia dei ss. Vincenzo e Anastasio di Peraga, che li userebbe esclusivamente per la scuola stessa.

ART.18

Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Peraga di Vigonza 29 luglio 1996