Sinodo 47°, costituzione n. 148. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici
§ 1. Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. E' obbligatorio in ogni parrocchia , come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa ed è regolamentato dalle costituzioni sinodali che trattano l'amministrazione della parrocchia (cf cost. 339), oltre che dall'apposito regolamento diocesano.
§ 2. Tra il consiglio pastorale e il consiglio per
gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare:
a) un terzo dei suoi membri viene nominato su indicazione del
consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati
direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti
alla parrocchia;
b) in generale l'opera del consiglio per gli affari economici
deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale,
al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul
bilancio;
c) le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale,
la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita
futura della comunità, la decisione di alienare alcuni
beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di
acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale.
§ 3. Il consiglio per gli affari economici è
moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità
parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli
adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma
civile, sono poste a capo della parrocchia (cf costt. 322-355).