Gruppo Sportivo Commenda
Gruppo Sportivo Commenda


Statuto

Art. 1

È costituito, presso la Parrocchia della Commenda, il "Gruppo Sportivo Commenda".

Art. 2

Il G.S.C, ha lo scopo di promuovere e sviluppare attività ed iniziative sportive, educative e ricreative, a favore dei propri tesserati e partecipanti, senza perseguire fini di lucro.

Art. 3

L'associazione G.S.C., con sede in Rovigo, via D. Piva n. 33, è una libera associazione motivata alla decisione dei soci di vivere insieme l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale il Centro Sportivo Italiano si ispira. Il conseguimento delle finalità educative della società compete a tutti i soci, secondo le proprie responsabilità.

Art. 4

Sono organi del Gruppo Sportivo Commenda:
a) l'Assemblea dei Soci.
b) il Consiglio Direttivo.
c) il Comitato Esecutivo.

Art. 5

Il G.S.C, concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita della società sportiva, accettando le finalità e il metodo dell'associazione ed assicurando con continuità il loro apporto. Possono diventare soci tutti coloro che ne facciano richiesta scritta, unita al versamento della quota sociale annuale prevista. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, pena la decadenza. La qualifica di socio si perde per dimissioni o decisione motivata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il C.D. Ogni socio è vincolato alla società sportiva per la durata dell'anno sociale, non è quindi prevista la figura di socio che partecipa temporaneamente alla vita associativa. L'anno sociale inizia con il mese di settembre e finisce col mese di agosto. I soci tesserati per il G.S.C. presso Federazioni Nazionali sono vincolati a tempo indeterminato con il G.S. Commenda. Qualora intendano ottenere dalla società il trasferimento presso altre società o semplicemente il recesso del vincolo, dovranno fare esplicita richiesta scritta (protocollata a mano dal Presidente o spedita con raccomandata A.R.) al Presidente del G.S. Commenda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno sportivo precedente a quello in cui si vuole ottenere il trasferimento. La concessione verrà data su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza.

Art. 6

A tutti i soci maggiorenni è riconosciuto diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La qualifica di socio è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. Ad essa compete l'elezione del Consiglio Direttivo, l'approvazione della relazione, del rendiconto economico, della programmazione generale, gli atti di straordinaria amministrazione nonché la discussione e l'approfondimento di argomenti e temi proposti dal C.D.

Art. 8

Le riunioni dell'assemblea dei soci vengono convocate mediante invio di avviso e mediante affissione presso i locali della segreteria e sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta in prima convocazione e, in seconda convocazione, a maggioranza relativa.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che pone in essere l'attività ed i modi necessari per il raggiungimento delle finalità del G.S. Commenda. È composto da undici membri eletti dall'assemblea dei soci. Si riunisce di norma almeno ogni tre mesi. Elegge tra i propri membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Sportivo, il Coordinatore delle attività sportive, il Tesoriere e il Segretario. Stabilisce e conferisce gli incarichi di responsabilità per l'attività associativa ogni anno sportivo. Ha facoltà di cooptare un numero massimo di quattro membri, e, quando lo ritiene opportuno, gli allenatori delle diverse discipline, dirigenti, consulenti, tecnici o esperti, senza che abbiano diritto di voto. Tutte le delibere prese in sede di Consiglio Direttivo devono essere esposte presso i locali della Segreteria affinché possa essere presa visione dai soci.

Art. 10

Il Presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, predispone l'ordine del giorno. In caso di suo impedimento, temporaneo o prolungato, sarà sostituito dal Vice Presidente, o, in assenza di quest'ultimo e per inderogabili motivi, da un consigliere da loro delegato.

Art. 11

Il Consigliere Ecclesiastico fa parte del Consiglio Direttivo. Esercita il servizio ministeriale che gli compete contribuendo alla realizzazione delle finalità educative della società.

Art. 12

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua momentanea o prolungata assenza o impedimento.

Art. 13

Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativo-contabile sui fondi del G.S. Commenda, redige annualmente il rendiconto delle entrate e delle uscite dell'anno sociale, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro sei mesi dalla conclusione dello stesso.

Art. 14

Tutte le operazioni di carattere economico possono essere effettuate, anche disgiuntamente, dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere, pro tempore.

Art. 15

II Segretario è un socio ordinario, anche non consigliere, nominato dal Presidente a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16

Al Coordinatore delle attività sportive competono le seguenti responsabilità:
a) coordinare tecnici ed animatori sportivi curando che l'attività svolta risponda agli scopi statutari, in sintonia con l'itinerario sportivo educativo del Centro Sportivo Italiano.
b) elaborare con i tecnici ed animatori sportivi un progetto/itinerario sportivo educativo particolare per l'anno sportivo.
c) coordinare le richieste generali, temi e problemi del settore e garantire la comunicazione tra tecnici ed animatori sportivi e Consiglio Direttivo.
d) proporre ed attivare in collaborazione con il Consiglio Direttivo i momenti di studio e aggiornamento sulle finalità globali del Gruppo Sportivo Commenda.

Art. 17

I componenti del Consiglio Direttivo che rimarranno assenti per tre volte consecutive ed ingiustificate verranno considerati decaduti e saranno surrogati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni potranno essere assunte con voto maggioritario dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 19

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e possono essere rieletti. Possono essere eletti agli incarichi sociali solo i soci in regola con i versamenti della quota associativa prevista.

Art. 20

In caso di dimissioni, recesso o di assenza definitiva di un membro del Consiglio, il Presidente deve convocare entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo per la surroga del componente mancante.

Art. 21

Qualsiasi variazione al presente statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci regolarmente convocata e comunque con la presenza di non meno di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente, il Vice Presidente o un consigliere da loro espressamente delegato, rappresentano a tutti gli effetti il G.S. Commenda nei rapporti con la Parrocchia, i Soci, i Privati, gli Enti Pubblici, Ditte, Associazioni e Terzi.

Art. 23

Il Gruppo Sportivo Commenda aderisce accettandone, con l'affiliazione, i regolamenti e gli statuti previsti dalle seguenti Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I.: FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), FCI (Federazione Ciclistica Italiana). Qualora in contrasto con le norme previste dell'attuale statuto del G.S. Commenda, si intendono valide le norme previste dagli statuti delle Federazioni. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse necessario per gli scopi educativi del G.S. Commenda a favore della gioventù, è per il futuro autorizzato ad aderire ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Organi Sportivi. L'adesione sarà ratificata nel corso della prima assemblea generale.

Art. 24

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25

In caso di scioglimento del Gruppo Sportivo Commenda, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con analoga finalità o a fini di pubblica utilità. Tale destinazione dovrà essere decisa in sede di assemblea dei soci.