
| Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale insediato nell'aprile 2000 |
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo raccomandato dal Concilio Vaticano II perché le scelte pastorali siano progettate ed attuate insieme da presbiteri e laici, riscoprendo così la vera immagine della Chiesa di cui tutti i battezzati, ognuno con il suo ruolo specifico, fanno parte.
I membri di diritto sono:
I membri eletti sono coloro che otterranno il maggior numero di preferenze nelle elezioni, che si terranno secondo l’apposito regolamento preparato dal Comitato Pastorale Parrocchiale. 8. I membri cooptati saranno scelti nella prima convocazione dal CPP. 9. Nella prima convocazione del Consiglio Generale, che avverrà entro 15 (quindici) giorni dallo scrutinio delle elezioni, si procederà alla nomina del Segretario e di altri tre Consiglieri che, con il Parroco e il Segretario, formeranno la Presidenza. Il Presidente ha la facoltà di scegliere un Vicepresidente fra i tre consiglieri nominati dal Consiglio Generale. 10. La Presidenza ha il compito di raccogliere e vagliare le proposte, di fissare l’ordine del giorno e la data di convocazione del Consiglio Generale, di proporre le Commissioni sui vari temi di discussione, di dare pubblicità alle riunioni e di curare l’attuazione delle deliberazioni. 11. Il Segretario ha il compito di comunicare per iscritto ai Consiglieri l’invito alla riunione con l’ordine del giorno almeno 5 (cinque) giorni prima, redigere i verbali e svolgere gli altri compiti di segreteria. 12. I membri di diritto, nel caso in cui non potessero intervenire alle riunioni per un impedimento grave, possono farsi rappresentare da altre persone della stessa categoria. Quando un membro di diritto rappresentante di un gruppo o associazione decade o si dimette, il gruppo o associazione competente, entro 30 (trenta) giorni, deve scegliere un nuovo rappresentante. 13. Un consigliere cessa di far parte del CPP per dimissioni volontarie o per 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate. I consiglieri decaduti saranno sostituti dai primi non eletti della medesima lista. 14. Per la validità delle riunioni consiliari è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio Generale. I pareri dovranno avere il consenso della metà più uno dei consiglieri presenti alla riunione. I pareri espressi dal CPP hanno valore consultivo secondo quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico, 536/2. Da questi pareri viene l’impegno morale per tutti a ricercare comunque il bene spirituale della Comunità Parrocchiale. 15. Il CPP viene rinnovato ogni 4 (quattro) anni, resta comunque in carica fino all’elezione e all’insediamento del nuovo CPP, e decade in caso di trasferimento del Parroco. Il Consiglio non ha più motivo di essere anche per le dimissioni o decadenza contemporanea della maggioranza dei membri. 16. Il Consiglio Generale o la Presidenza del CPP possono occasionalmente invitare alle riunioni tecnici o persone qualificate per riferire su particolari argomenti. Queste persone possono partecipare alla discussione ma non hanno diritto di voto. 17. Le riunioni sono di norma aperte al pubblico. |