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LA REGOLA DI CASOTTOIl
18 luglio 2001, con Decreto n. 77/2001, la Regione Veneto ricostituiva
l’antica Regola di Casotto e la iscriveva al numero 34 del Registro Regionale
delle persone giuridiche di diritto privato. Cos’è
la Regola? Cosa significa persona giuridica di diritto privato? La
“Regola” è un istituto medievale per cui i proprietari o “consorti”, di
un dato territorio “regolatus” indiviso, generalmente montano, determinano
autonomamente le “norme”, riunendosi in assemblea. L’istituto
regoliero era diffuso, e lo è tuttora, non solo nel Trentino, ma nell’intero
arco alpino, dalla Val d’Aosta al Friuli, e così pure al di là delle Alpi,
pur con diverse denominazioni a seconda dei luoghi: “Regole”, “Vicinie”,
“Colonnelli”, “Consorterie”, “Consortile”, “Rigel”, “Regule”.
Le “regole” emanavano le “carte di regola”, che non sottostavano al
“dinasta” per l’approvazione, ma al Vescovo Principe di Trento. Le
regole trentine, soprattutto quelle delle valli di Fiemme e dell'alta Valsugana,
quelle delle "giurisdizioni" di Pergine, Levico e Caldonazzo, godevano
di piena autonomia amministrativa, ottenuta dal Vescovo di Trento, Giorgio di
Lichtenstein, nel febbraio del 1403. Ricerche
storiche fanno risalire almeno al millequattrocento l'esistenza del primo nucleo
remoto, che in seguito sarà documentato come il maso di Casotto, o Tuffer, nel
quale alcuni consorti vivevano comunitariamente di quanto offriva la
"loro" montagna, il Krojer, cioè di legname e di pascolo. Il maso di Casotto faceva parte della Giurisdizione di
Caldonazzo, assieme a Calceranica, Centa, Lavarone, Luserna e Pedemonte.
La Giurisdizione apparteneva alla Contea Principesca del Tirolo e
dipendeva dal dinasta Conte Trapp, vassallo del Vescovo Principe di Trento ed
era caratterizzata dall'essere una comunanza di Regole.
Ciascuna Comunità: Caldonazzo, Calceranica, Casotto, Centa, Lavarone,
Luserna e Pedemonte si amministrava attraverso le "Regole picole".
Una volta all'anno, di norma la seconda domenica di marzo, i capifamiglia
delle "Regole picole" si riunivano, in Caldonazzo, in assemblea
generale, detta "Regola Granda" e decidevano sulla amministrazione
delle Comunità. A
capo della Regola si trovava il Regolano, che amministrava il patrimonio
indiviso, tutelava i diritti della Comunità regoliera e controllava gli
amministratori comunali, compreso il sindaco; il tutto era stabilito dallo
Statuto della giurisdizione di Caldonazzo, di cui si conosce l'ultimo testo,
redatto da Giorgio Búrn nel 1564. All'epoca
tutto ciò avveniva da secoli, e durò fino agli inizi del 1800. In
base al nuovo Codice Penale austriaco, in data 5 gennaio 1805, con Circolare del
Governo provinciale di Innsbruck, venivano soppresse tutte le Regole tirolesi in
quanto "illecite combricole di popolo".
Anche la Regola di Casotto venne sciolta ed il patrimonio agro-silvopastorale
fu dato in amministrazione al Comune di Casotto; in seguito, detto patrimonio fu
intavolato al Libro Fondiario di Trento, impropriamente, in capo al Comune
medesimo. Nel
1918, come conseguenza della guerra persa dall'Austria, il Tirolo entrò a far
parte del Regno d'Italia. In seguito, nel 1927, il Regno d'Italia cercò di
uniformare tutta la materia delle proprietà collettive, definendole "usi
civici". A questa legge si
opposero sia le Regole del Cadore e del Comelico, sia quelle delle valli
Giudicarie. A
quel tempo, però, Casotto non capì completamente il significato nefasto della
legge e, pertanto, non si oppose al Decreto n. 106 del 15 maggio 193 1, del
Commissario degli usi civici di Milano che riconosceva, sul territorio
corrispondente all'antica Regola del maso di Casotto, l'esistenza del diritto
degli usi civici a favore dei Casottiani. Si
assistette al fatto curioso che, mentre ciascun casottiano si considerava
proprietario del patrimonio silvo-pastorale, come sentito dire dagli anziani, ne
era invece, per legge, solamente l'usufruttuario. Ovviamente
questa incongruenza, comune del resto anche ad altre Comunità, venne superata
da leggi moderne ed attuali, rivolte alla tutela ed alla valorizzazione della
montagna. Lo
Stato italiano, infatti, con la legge sulla montagna n. 97 del 31.01.1994,
stabiliva che le proprietà collettive potevano ricostituirsi negli antichi
"enti" dotati di personalità giuridica di diritto privato e ne
attribuiva alle Regioni l'attuazione; cosa che la Regione Veneto fece con
propria Legge n. 26 del 19.08.1996. La
Comunità Casottiana, compatta e concorde, si raccolse in un "Comitato
promotore per il riconoscimento degli antichi diritti" ed ora, dopo un iter
durato circa tre anni, si vede finalmente ricostituita nell'antica Regola,
proprietaria esclusiva del patrimonio agro-silvopastorale. 1
casottiani, con la ricostituzione della Regola, grazie all'Autorità regionale
competente, sono ritornati alle condizioni precedenti a quelle d'inizio 1800,
quando vennero espropriati dell'antico patrimonio, patrimonio che è, invece, di
loro esclusiva proprietà privata e non più pubblica e, come recita la legge,
inalienabile, indivisibile, inusucapiabile. |