La regola di Casotto
     

 

LA REGOLA DI CASOTTO

Il 18 luglio 2001, con Decreto n. 77/2001, la Regione Veneto ricostituiva l’antica Regola di Casotto e la iscriveva al numero 34 del Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

Cos’è la Regola? Cosa significa persona giuridica di diritto privato?

La “Regola” è un istituto medievale per cui i proprietari o “consorti”, di un dato territorio “regolatus” indiviso, generalmente montano, determinano autonomamente le “norme”, riunendosi in assemblea.

L’istituto regoliero era diffuso, e lo è tuttora, non solo nel Trentino, ma nell’intero arco alpino, dalla Val d’Aosta al Friuli, e così pure al di là delle Alpi, pur con diverse denominazioni a seconda dei luoghi: “Regole”, “Vicinie”, “Colonnelli”, “Consorterie”, “Consortile”, “Rigel”, “Regule”. Le “regole” emanavano le “carte di regola”, che non sottostavano al “dinasta” per l’approvazione, ma al Vescovo Principe di Trento.

Le regole trentine, soprattutto quelle delle valli di Fiemme e dell'alta Valsugana, quelle delle "giurisdizioni" di Pergine, Levico e Caldonazzo, godevano di piena autonomia amministrativa, ottenuta dal Vescovo di Trento, Giorgio di Lichtenstein, nel febbraio del 1403.

Ricerche storiche fanno risalire almeno al millequattrocento l'esistenza del primo nucleo remoto, che in seguito sarà documentato come il maso di Casotto, o Tuffer, nel quale alcuni consorti vivevano comunitariamente di quanto offriva la "loro" montagna, il Krojer, cioè di legname e di pascolo.  Il maso di Casotto faceva parte della Giurisdizione di Caldonazzo, assieme a Calceranica, Centa, Lavarone, Luserna e Pedemonte.  La Giurisdizione apparteneva alla Contea Principesca del Tirolo e dipendeva dal dinasta Conte Trapp, vassallo del Vescovo Principe di Trento ed era caratterizzata dall'essere una comunanza di Regole.  Ciascuna Comunità: Caldonazzo, Calceranica, Casotto, Centa, Lavarone, Luserna e Pedemonte si amministrava attraverso le "Regole picole".  Una volta all'anno, di norma la seconda domenica di marzo, i capifamiglia delle "Regole picole" si riunivano, in Caldonazzo, in assemblea generale, detta "Regola Granda" e decidevano sulla amministrazione delle Comunità.

A capo della Regola si trovava il Regolano, che amministrava il patrimonio indiviso, tutelava i diritti della Comunità regoliera e controllava gli amministratori comunali, compreso il sindaco; il tutto era stabilito dallo Statuto della giurisdizione di Caldonazzo, di cui si conosce l'ultimo testo, redatto da Giorgio Búrn nel 1564.

All'epoca tutto ciò avveniva da secoli, e durò fino agli inizi del 1800.

In base al nuovo Codice Penale austriaco, in data 5 gennaio 1805, con Circolare del Governo provinciale di Innsbruck, venivano soppresse tutte le Regole tirolesi in quanto "illecite combricole di popolo".  Anche la Regola di Casotto venne sciolta ed il patrimonio agro-silvo­pastorale fu dato in amministrazione al Comune di Casotto; in seguito, detto patrimonio fu intavolato al Libro Fondiario di Trento, impropriamente, in capo al Comune medesimo.

Nel 1918, come conseguenza della guerra persa dall'Austria, il Tirolo entrò a far parte del Regno d'Italia. In seguito, nel 1927, il Regno d'Italia cercò di uniformare tutta la materia delle proprietà collettive, definendole "usi civici".  A questa legge si opposero sia le Regole del Cadore e del Comelico, sia quelle delle valli Giudicarie.

A quel tempo, però, Casotto non capì completamente il significato nefasto della legge e, pertanto, non si oppose al Decreto n. 106 del 15 maggio 193 1, del Commissario degli usi civici di Milano che riconosceva, sul territorio corrispondente all'antica Regola del maso di Casotto, l'esistenza del diritto degli usi civici a favore dei Casottiani.

Si assistette al fatto curioso che, mentre ciascun casottiano si considerava proprietario del patrimonio silvo-pastorale, come sentito dire dagli anziani, ne era invece, per legge, solamente l'usufruttuario.

Ovviamente questa incongruenza, comune del resto anche ad altre Comunità, venne superata da leggi moderne ed attuali, rivolte alla tutela ed alla valorizzazione della montagna.

Lo Stato italiano, infatti, con la legge sulla montagna n. 97 del 31.01.1994, stabiliva che le proprietà collettive potevano ricostituirsi negli antichi "enti" dotati di personalità giuridica di diritto privato e ne attribuiva alle Regioni l'attuazione; cosa che la Regione Veneto fece con propria Legge n. 26 del 19.08.1996.

La Comunità Casottiana, compatta e concorde, si raccolse in un "Comitato promotore per il riconoscimento degli antichi diritti" ed ora, dopo un iter durato circa tre anni, si vede finalmente ricostituita nell'antica Regola, proprietaria esclusiva del patrimonio agro-silvo­pastorale.

1 casottiani, con la ricostituzione della Regola, grazie all'Autorità regionale competente, sono ritornati alle condizioni precedenti a quelle d'inizio 1800, quando vennero espropriati dell'antico patrimonio, patrimonio che è, invece, di loro esclusiva proprietà privata e non più pubblica e, come recita la legge, inalienabile, indivisibile, inusucapiabile.

 

 
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