LE VICENDE DELLA "CAPPELLA LUINI"

a cura dell'avvocato Francesco Ronchi

da Camminiamo Insieme - anno 23 nn.diversi

(pagina aggiornata al: 9/10/2005)

"Forsan et haec olim meminisse iuvabit""Forse un giorno gioverà aver ricordato questo"

E' quanto deve aver pensato Don Giorgio quando mi ha invitato ad illustrare ai parrocchiani le vicende della "Cappella Luini", delle quali ho avuto modo di occuparmi nella mia attività di legale.

Tutti conoscono questa Cappella, sita nel nostro cimitero, nella quale è tumulata la salma di Mons. Enrico Longoni, il Prevosto che ha avuto cura della Parrocchia prima di Don Nagel. Il primo problema che Don Giorgio mi aveva posto (eravamo agli inizi del 2003) era quello di stabilire la titolarità del diritto di proprietà sulla Cappella.

Con testamento olografo pubblicato con verbale 24 Marzo 1958 rep. n. 131968/8205, Dott. Giovanni Lainati, notaio di Milano, la N.D. Emilia Luini fu Carlo aveva nominato suoi eredi in partì uguali fra loro, la Parrocchia Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo in Luino... e Andreina Carizzoni..., precisando che nella quota di eredità spettante alla Parrocchia di Luino fossero ricompresi "I miei diritti sulla Cappella Gentilizia nel Cimitero di Luino con obbligo per il mio erede, sotto pena di decadenza, di provvedere alla sua manutenzione e destinazione in perpetuo dei poveri morti di mia famiglia".

La prima cosa che s'è dovuta fare, di fronte a questa sibillina espressione usata dalla testatrice, è stata quella di stabilire quali fossero "I suoi diritti" nel momento in cui aveva dato la disposizione testamentaria sopra riferita.

Attraverso un'accurata indagine presso l'Archivio di Stato di Varese e presso l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari è risultato che la N.D. Emilia Luini fu Carlo era piena e unica proprietaria della Cappella a seguito di atto divisionale intervenuto tra essa e Luini Alessandro fu Umberto redatto dal Notaio Cellina in data 31.01.1949 rep. 20964/10701. Quando pertanto la N.D. Emilia Luini, nel suo testamento, dispone di lasciare alla Parrocchia "I suoi diritti" sulla Cappella Gentilizia, deve intendersi che volesse lasciare la "piena proprietà" della medesima, in quanto in quel momento essa ne era titolare unica ed esclusiva.

Tale diritto si è quindi trasferito nella sua pienezza nell'erede Parrocchia di Luino.

Inutile dire come l'allora titolare della Parrocchia abbia regolarmente svolto tutte le pratiche burocratiche necessarie per l'accettazione dell'eredità, sì che oggi la Cappella, dal punto di vista ipocatastale, risulta regolarmente intestata alla Parrocchia.

Stabilito che la Cappella in questione è sicuramente di proprietà della Parrocchia, sorgeva un secondo problema, ben più difficoltoso da risolvere, cioè quello dell'uso che l'erede possa fare della stessa; problema che nasce dall'obbligo imposto ad esso dalla testatrice "di provvedere alla destinazione in perpetuo dei poveri morti di mia famiglia".

Il parere che io diedi a Don Giorgio, e che oggi riconfermo, anche perché nel frattempo ha avuto l'avallo dell'Ufficio Legale della Curia di Milano, è stato il seguente: poiché nel diritto di proprietà, che sì sostanzia in una serie di facoltà facenti capo al titolare, è ricompresa, in principalità, la facoltà di usare della cosa, è evidente come la Parrocchia, essendo proprietaria della Cappella, abbia il diritto di farne uso. E l'uso che si può fare di una Cappella cimiteriale non può essere che quello di tumularvi le salme e, all'occorrenza, esumarle. Se così non fosse il diritto di proprietà della Parrocchia sulla Cappella sarebbe svuotato di contenuto. Quindi la Parrocchia è facoltizzata ad esumare le salme oggi tumulate, a raccogliere le ossa in piccole cassette, e creare nuovi loculi per la tumulazione futura dei sacerdoti della Parrocchia.

Questa soluzione non è affatto in contrasto con la disposizione testamentaria che impone all'erede l'obbligo di destinare la cappella ai morti della famiglia. E' evidente che se la destinazione della cappella fosse esclusivamente per i morti della famiglia, non avrebbe senso ne contenuto la proprietà della medesima in capo alla Parrocchia. Ma le due alternative sì possono contemperare: la Cappella servirà d'ora in poi per la tumulazione dei sacerdoti della Parrocchia. Se dovesse in futuro (cosa molto improbabile) farsi avanti un discendente della famiglia e questi, o chi per esso, avanzasse il diritto di essere inumato nella Cappella, sulla base della clausola contenuta nel testamento, il Parroco potrebbe benissimo accoglierlo in uno dei loculi resi disponibili.

Se il Prevosto intende ora procedere alla manutenzione e alla ristrutturazione della Cappella nel senso sopra descritto, egli non fa che esercitare un suo preciso diritto e quindi la sua azione sarebbe perfettamente legittima. Ma vorrei aggiungere che, sotto un profilo morale, essa è addirittura "doverosa". Lasciare che la Cappella si vada sempre più deteriorando e che non venga usata secondo la sua naturale destinazione, equivale ad un rifiuto sostanziale, anche se non formale, del lascito ereditario e a una colpevole disattenzione della volontà del testatore.


Torna alla pagina iniziale