STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SAN GIORGIO  – RIOLA -

Art.1  DENOMINAZIONE E SEDE

L”Associazione di volontariato S, Giorgio Riola” ha sede in Riola comune di Grizzana Morandi in P.zza Alvar Aalto n. 1 presso le opere parrocchiali di Riola

La variazione di sede legale non comporta modifica del presente statuto, ma deve essere comunicata alle istituzioni competenti.

Art.2  PRINCIPI ISPIRATORI

L’Associazione è senza fini di lucro, ha scopo solidaristico e si basa in modo determinante e prevalente)sull’apporto personale, spontaneo e gratuito di quanti siano disponibili ad impegnarsi per l’assistenza a persone bisognose, in particolare ad ammalati, anziani, minori e handicappati.

Art.3  FINALITA’

L’Associazione, conformemente ai principi ispiratori, intende perseguire i seguenti scopi:

a) l’offerta di servizi atti a promuovere e sostenere attività ed iniziative nell’ambito dell’assistenza;

b) l’accoglienza di persone, specialmente bisognose in cerca di assistenza;

c) l’offerta di prestazioni a sostegno ed integrazione dell’attività di enti privati e pubblici operanti nell’ambito dell’assistenza;

d) l’aggregazione di volontari disposti a collaborare e coordinarsi per promuovere le attività dell’Associazione;

e) la sensibilizzazione dei soci e dell’opinione pubblica nei confronti dei principi e delle finalità dell’Associazione.

Art.4 MODALITA’ D’INTERVENTO

Per l’attuazione degli scopi di cui all’art.3, l’Associazione potrà anche promuovere, gestire e/o realizzare, direttamente o indirettamente, anche supportando l’azione di altre realtà pubbliche o private già operanti nel settore dell’assistenza:

- corsi di formazione,

- convegni ed incontri culturali,
- ricerche e studi,
- mostre e concorsi,
- proiezione di audiovisi
- feste popolari,

ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.

L’Associazione, per il migliore perseguimento dei propri scopi può instaurare rapporti e stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati, gruppi ed associazioni.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ed utilizzare consulenze libero professionali nei limiti necessari al suo funzionamento o per qualificare e specializzare la propria attività.
 

Art.5 SOCI

I soci sono persone fisiche, maggiori di età, la cui ammissione viene deliberata a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, dopo avere valutato che il richiedente possegga i requisiti necessari per il perseguimento degli scopi sociali.

I soci, con parità di diritti e di doveri, contribuiscono e si attivano per realizzare le iniziative dell’Associazione.

Le domande di ammissione all’Associazione dovranno contenere tutti i dati anagrafici e la dichiarazione espressa della conoscenza dello Statuto e dell’accettazione dello stesso, nonché dell’eventuale Regolamento dell’Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato dovranno essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi all’attività e per responsabilità civile verso terzi a norma di legge.

L’attività di volontariato è incompatibile con lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Ciascun socio ha diritto di partecipare alla vita dell’Associazione con diritto di voto.

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o per espulsione decretato del Consiglio di Amministrazione, conseguente a violazione degli accordi statutari, comportamento non consono al raggiungimento delle finalità associative o a negligenze gravi che arrechino danno materiale e/o morale all’Associazione; in caso di espulsione la relativa delibera dovrà essere opportunamente motivata. Il socio ha diritto di essere sentito a sua difesa, e può ricorrere all’assemblea contro il provvedimento.

Il socio che, senza valida motivazione, non svolgerà per un periodo di un anno alcuna attività diretta o connessa al raggiungimento dello scopo associativo o non versa entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la quota associativa annuale, verrà dichiarato decaduto dall’associazione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. I soci dovranno versare la quota associativa non rimborsabile che verrà fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Ai volontari si richiede:

- l’integrità del comportamento etico e civico;

- l’offerta gratuita della propria professionalità oltre che del proprio tempo nella partecipazione alla vita dell’Associazione;
- l’accettazione delle linee operative e culturali dell’Associazione;
- L’impegno a non utilizzare il servizio di volontariato per propri fini di lucro.

Art.6 ORGANI

L’Associazione è retta democraticamente mediante i seguenti organi:

- Assemblea dei soci,

- Consiglio di Amministrazione,
- Presidente.

Le cariche e le prestazioni fornite da tutti gli aderenti sono gratuite.
 

Art.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, le cui direttive verranno attuate dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea viene convocata per iscritto dal Presidente almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/2 dei soci, o dal Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Salva diversa deliberazione assembleare, le votazioni che non riguardano l’elezione del Consiglio di Amministrazione avverranno per voto palese.

L’Assemblea ordinaria è convocata per:

a) discutere ed approvare la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta;

b) approvare il bilancio consuntivo annuale;
c) determinare l’indirizzo generale dell’Associazione;
d) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero;
e) approvare l’eventuale Regolamento dell’Associazione proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art.8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a nove membri, dura in carica tre anni e viene eletto dall’Assemblea.

Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da almeno i 2/3 dei consiglieri, e comunque almeno quattro volte all’anno, una per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo

Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono validamente adottate a maggioranza assoluta , con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli nominando i primi della in lista non eletti; in caso di esaurimento dei nominativi della lista, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sostituzione cooptando altre persone socie; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto in votazioni distinte il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario

Il Consiglio, che è chiamato a dare attuazione ai programmi deliberati dall’Assemblea, promuove l’attività dell’Associazione, predispone il bilancio consuntivo annuale, prepara l’eventuale Regolamento dell’Associazione, fissa la quota associativa ed i termini del suo versamento, decreta l’eventuale decadenza od espulsione dei soci, rispondendo del suo operato all’Assemblea .

Il Segretario collabora e coadiuva il Presidente, in particolare nella parte organizzativa.

Il Tesoriere (che può avvalersi di un tecnico di sua fiducia) cura e risponde della tenuta dei libri contabili, cura e tiene aggiornato l’inventario dei beni mobili ed immobili; predispone i bilanci e cura la parte finanziaria e patrimoniale; nei casi e nei tempi previsti dalla legge trasmette i bilanci agli enti pubblici preposti.

Il Consiglio può, a maggioranza dei 2/3, deliberare di invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, per la durata del triennio o per determinate riunioni, rappresentanti di Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche o private con i quali vi sia rapporto di collaborazione o convenzione, e persone ritenute particolarmente qualificate in relazione all’attività dell’Associazione.

 

Art.9 IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.

Egli fissa l’ordine del giorno, convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli firma, insieme al segretario verbalizzante, i verbali delle riunioni dei vari organi dell’Associazione.

Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione; il suo mandato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato.

Il Presidente può essere sostituito nei casi di impossibilità  temporanee sopravvenute, o per atti specifici da lui indicati, dal Vicepresidente.
 

Art.10 BILANCIO

L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio, e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30Aprile dell’anno successivo.

L’approvazione di tali bilanci, firmati dal presidente a da due membri del Consiglio di Amministrazione, sarà operata dall’Assemblea.
 

Art.10 bis DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

All’Associazione è vietato di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

 

Art.11 PATRIMONI E RISORSE FINANZIARIE

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative,

- dai beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell’Associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L’Associazione inoltre trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della attività Statutaria da:

- contributi degli aderenti,

- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
 

Art.12 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto, sono proposte dal Consiglio di Amministrazione o dalla metà dei soci.

Per la loro approvazione è richiesta la delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci con la presenza della metà più uno ed il voto della maggioranza dei presenti.

Art.13 DURATA SCIOGLIMENTO

L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Il patrimonio sociale netto risultante sarà devoluto alla Parrocchia di S. Maria Assunta di Riola del Comune di Grizzana Morandi (BO), per la sue attività assistenziali.
 

Art.14 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e nell’eventuale Regolamento, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla legislazione vigente in materia di volontariato.