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DICHIARAZIONE DIGNITATIS HUMANAE SULLA
LIBERTA' RELIGIOSA
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ
SOCIALE E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più
consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di
coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria
responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da
misure coercitive. Parimenti, gli stessi esseri umani postulano una giuridica
delimitazione del potere delle autorità pubbliche, affinché non
siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà, tanto delle
singole persone, quanto delle associazioni. Questa esigenza di libertà
nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in primo
luogo il libero esercizio della religione nella società. Considerando
diligentemente tali aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e come
siano conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio Vaticano
rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi
elementi in costante armonia con quelli già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere al
genere umano la via attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in
Cristo trovare salvezza e pervenire alla beatitudine. Questa unica vera
religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale
il Signore Gesù ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli
uomini, dicendo agli apostoli: « Andate dunque, istruite tutte le genti
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato » (Mt 28,19-20). E
tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente in
ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità
man mano che la conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la
coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che per la forza
della verità stessa, la quale si diffonde nelle menti soavemente e
insieme con vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli esseri
umani esigono nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda l'immunità
dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina
tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società
verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro Concilio,
trattando di questa libertà religiosa, si propone di sviluppare la
dottrina dei sommi Pontefici più recenti intorno ai diritti inviolabili
della persona umana e all'ordinamento giuridico della società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla
libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che
gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli
individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in
materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né
sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa:
privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara
che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa
dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di
Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà
religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile
nell'ordinamento giuridico della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono
persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò
investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e
per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella
concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una
volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un
tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in
modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà
psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna.
Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione
soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una
tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di
cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia
rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere
impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora si consideri
che norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e
universale, per mezzo della quale Dio con sapienza e amore ordina, dirige e
governa l'universo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe
l'essere umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida
soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità.
Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità
in materia religiosa, utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza
retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente alla dignità
della persona umana e alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca
condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo
dello scambio e del dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente
nella ricerca, gli uni rivelano agli altri la verità che hanno scoperta o
che ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta conosciuta la verità,
occorre aderirvi fermamente con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la
sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività
per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad
agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in
conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio
della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni
volontari e liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso
Dio: e tali atti da un'autorità meramente umana non possono essere né
comandati, né proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere
umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione,
comunichi con altri in materia religiosa e professi la propria religione in modo
comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da
Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero esercizio della
religione nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico informato
a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli
esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per loro
natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi la potestà
civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve
certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini, però
evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli
atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete
ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I gruppi
religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale tanto degli esseri
umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine pubblico
non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni
misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare alla suprema
divinità il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la
vita religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere
quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad
informare la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti con
leggi o con atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare,
nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e
con le comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di
costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di
insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per scritto.
Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche
religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte
coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei
confronti di persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire va
considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non
siano impediti di manifestare liberamente la virtù singolare della
propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni umana
attività. Infine, nel carattere sociale della natura umana e della stessa
religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi
dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad
associazioni educative, culturali, caritative e sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto proprio e
primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita
religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il diritto
di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo la
propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile
riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le
scuole e gli altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di scelta
non debbono essere gravati, né direttamente né indirettamente, da
oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono
costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla
persuasione religiosa dei genitori, o se viene imposta un'unica forma di
educazione dalla quale sia esclusa ogni formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della società--che si concreta
nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini possono
perseguire il loro perfezionamento più riccamente o con maggiore facilità
--consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della persona umana e
nell'adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il diritto
alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi
sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a ciascuno
nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene
comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere
essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi assicurare a tutti i
cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace tutela della libertà
religiosa, e creare condizioni propizie allo sviluppo della vita religiosa,
cosicché i cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro
diritti attinenti la religione e adempiere i rispettivi doveri, e la società
goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli
uomini verso Dio e verso la sua santa volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli nell'ordinamento
giuridico di una società viene attribuita ad un determinato gruppo
religioso una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso
tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto e sia
rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica dei
cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per
motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si
facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai
cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di
una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di impedire che aderiscano
ad un gruppo religioso o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce
contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il diritto
delle genti quando si usa, in qualunque modo, la violenza per distruggere o per
comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano oppure in qualche
regione o in un determinato gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato
nella società umana; di conseguenza il suo esercizio è regolato da
alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale
della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i propri
diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge
morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri
doveri verso gli altri e verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad
agire secondo giustizia ed umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di proteggersi
contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà
religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare una tale protezione; ciò
però va compiuto non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle
parti, ma secondo norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme
giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica
armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di
quella autentica pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla
base di una onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della pubblica
moralità. Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale
del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto
nella società va rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani
va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro libertà
non deve essere limitata, se non quando e in quanto è necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di molteplici fattori,
vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo di essere privati
della facoltà di agire liberamente e responsabilmente. D'altra parte non
sembrano pochi quelli che, sotto il pretesto della libertà, respingono
ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma soprattutto coloro
che sono impegnati in compiti educativi, ad adoperarsi per formare esseri umani
i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla
legittima autorità e siano amanti della genuina libertà, esseri
umani cioè che siano capaci di emettere giudizi personali nella luce
della verità, di svolgere le proprie attività con senso di
responsabilità, e che si impegnano a perseguire tutto ciò che è
vero e buono, generosamente disposti a collaborare a tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure essere ordinata e
contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore responsabilità
i loro doveri nella vita sociale.
II.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella
Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli esseri umani
alla libertà religiosa ha il suo fondamento nella dignità della
persona, le cui esigenze la ragione umana venne conoscendo sempre più
chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale dottrina sulla
libertà affonda le sue radici nella Rivelazione divina, per cui tanto più
va rispettata con sacro impegno dai cristiani. Quantunque, infatti, la
Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto all'immunità dalla
coercizione esterna in materia religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità
della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso
la libertà umana degli esseri umani nell'adempimento del dovere di
credere alla parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di una tale
Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro azione. Tutto ciò
illustra i principi generali sopra cui si fonda la dottrina della presente
dichiarazione sulla libertà religiosa. E anzitutto, la libertà
religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà
propria dell'atto di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto nella
parola di Dio e costantemente predicato dai Padri, è che gli esseri umani
sono tenuti a rispondere a Dio credendo volontariamente; nessuno, quindi, può
essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti,
l'atto di fede è per sua stessa natura un atto volontario, giacché
gli essere umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati in Cristo Gesù
ad essere figli adottivi, non possono aderire a Dio che ad essi si rivela, se il
Padre non li trae e se non prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e
libero. È quindi pienamente rispondente alla natura della fede che in
materia religiosa si escluda ogni forma di coercizione da parte degli esseri
umani. E perciò un regime di libertà religiosa contribuisce non
poco a creare quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani possono essere
invitati senza alcuna difficoltà alla fede cristiana, e possono
abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte le manifestazioni
della vita.
Modo di agire di Cristo e degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità;
per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere alla loro vocazione, ma
non coartati. Egli, infatti, ha riguardo della dignità della persona
umana da lui creata, che deve godere di libertà e agire con responsabilità.
Ciò è apparso in grado sommo in Cristo Gesù, nel quale Dio
ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che è
Maestro e Signore nostro, mite ed umile di cuore ha invitato e attratto i
discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e confermato la sua predicazione
con i miracoli per suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza
esercitare su di essi alcuna coercizione Ha pure rimproverato l'incredulità
degli uditori, lasciando però la punizione a Dio nel giorno del giudizio.
Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: « Chi avrà creduto e
sarà battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto
sarà condannato » (Mc 16,16). ma conoscendo che la zizzania è
stata seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due
fino alla mietitura che avverrà alla fine del tempo. Non volendo essere
un messia politico e dominatore con la forza preferì essere chiamato
Figlio dell'uomo che viene « per servire e dare la sua vita in redenzione
di molti » (Mc 10,45). Si presentò come il perfetto servo di Dio che
« non rompe la canna incrinata e non smorza il lucignolo che fuma »
(Mt 12,20). Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti, comandando di
versare il tributo a Cesare, ammonì però chiaramente di rispettare
i superiori diritti di Dio: « Rendete a Cesare quello che è di
Cesare, e a Dio quello che è di Dio » (Mt 22,21). Finalmente ha
ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione, con
cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà.
Infatti rese testimonianza alla verità, però non volle imporla con
la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si erige con la spada
ma si costituisce ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza,
e cresce in virtù dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a
sé gli esseri umani.
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito
la stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i discepoli di Cristo si
sono adoperati per convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non
però con un'azione coercitiva né con artifizi indegni del Vangelo,
ma anzitutto con la forza della parola di Dio, Con coraggio annunziavano a tutti
il proposito di Dio salvatore, « il quale vuole che tutti gli uomini si
salvino ed arrivino alla conoscenza della verità » (1 Tm 2,4); nello
stesso tempo, però, avevano riguardo per i deboli, sebbene fossero
nell'errore, mostrando in tal modo come «ognuno di noi renderà conto
di sé a Dio» (Rm 14,12) e sia tenuto ad obbedire soltanto alla
propria coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno sempre cercato di rendere
testimonianza alla verità di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e
ai principi di « annunziare con fiducia la parola di Dio » (At 4,31).
Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo fosse realmente la forza di Dio
per la salvezza di ogni credente. Sprezzando quindi tutte « le armi carnali
» seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo, hanno
predicato la parola di Dio pienamente fiduciosi nella divina virtù di
tale parola del distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare gli esseri
umani alla fede e all'ossequio di Cristo, Come il Maestro, così anche gli
apostoli hanno riconosciuto la legittima autorità civile: « Non vi è
infatti potestà se non da Dio », insegna l'Apostolo, il quale perciò
comanda: « Ognuno sia soggetto alle autorità in carica... Chi si
oppone alla potestà, resiste all'ordine stabilito da Dio » (Rm
13,1-5). Nello stesso tempo, però, non hanno avuto timore di resistere al
pubblico potere che si opponeva alla santa volontà di Dio: « È
necessario obbedire a Dio prima che agli uomini » (At 5,29). La stessa via
hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta la
terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via
di Cristo e degli apostoli quando riconosce come rispondente alla dignità
dell'uomo e alla rivelazione di Dio il principio della libertà religiosa
e la favorisce. Essa ha custodito e tramandato nel decorso dei secoli la
dottrina ricevuta da Cristo e dagli apostoli. E quantunque nella vita del popolo
di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia umana, di quando
in quando si siano avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico,
anzi ad esso contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa, secondo la quale
nessuno può essere costretto con la forza ad abbracciare la fede, non è
mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo degli esseri
umani e molto ha contribuito perché gli uomini lungo i tempi
riconoscessero più largamente e meglio la dignità della propria
persona e maturasse la convinzione che la persona nella società deve
essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al bene della
stessa città terrena, e che vanno ovunque e sempre conservate e difese da
ogni ingiuria, è certamente di altissimo valore la seguente: che la
Chiesa nell'agire goda di tanta libertà quanta le è necessaria per
provvedere alla salvezza degli esseri umani. È questa, infatti, la libertà
sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa acquistata con
il suo sangue. Ed è propria della Chiesa, tanto che quanti l'impugnano
agiscono contro la volontà di Dio. La libertà della Chiesa è
principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e tutto
l'ordinamento giuridico della società Civile.
Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la
Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità spirituale,
fondata da Cristo Signore, alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di
andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Parimenti, la
Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità
di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società civile
secondo i precetti della fede cristiana.
Ora, se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato a
parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità tradotto
realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto e di fatto, usufruisce
di una condizione stabile per l'indipendenza necessaria all'adempimento della
sua divina missione: indipendenza nella società, che le autorità
ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato. Nello stesso
tempo i cristiani, come gli altri uomini godono del diritto civile di non essere
impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi è quindi concordia
fra la libertà della Chiesa e la libertà religiosa che deve essere
riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità
e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico delle società
civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: « Istruite
tutte le genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare instancabilmente «affinché
la parola di Dio corra e sia glorificata» (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché «
anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per tutti gli
uomini... Ciò infatti è bene e gradito al cospetto del Salvatore e
Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla
conoscenza della verità» (1 Tm 2, 1-4).
I cristiani, però, nella formazione della loro coscienza, devono
considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa. Infatti per
volontà di Cristo la Chiesa cattolica è maestra di verità e
sua missione è di annunziare e di insegnare autenticamente la verità
che è Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare
autoritativamente i principi dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa
natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi sapientemente con coloro che
non hanno la fede, s'adoperino a diffondere la luce della vita con ogni fiducia
e con fortezza apostolica, fino all'effusione del sangue, « nello Spirito
Santo, con la carità non simulata, con la parola di verità»
(2 Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave di conoscere
sempre meglio la verità da lui ricevuta, di annunciarla fedelmente e di
difenderla con fierezza, non utilizzando mai mezzi contrari allo spirito
evangelico. Nello stesso tempo, però, la carità di Cristo lo
spinge a trattare con amore, con prudenza e con pazienza gli esseri umani che
sono nell'errore o nell'ignoranza circa la fede. Si deve quindi aver riguardo
sia ai doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere annunciato, sia
ai diritti della persona umana, sia alla misura secondo la quale Dio attraverso
il Cristo distribuisce la sua grazia agli esseri umani che vengono invitati ad
accettare e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di poter
professare liberamente la religione sia in forma privata che pubblica; anzi la
libertà religiosa nella maggior parte delle costituzioni è già
dichiarata diritto civile ed è solennemente proclamata in documenti
internazionali.
Non mancano però regimi i quali, anche se nelle loro costituzioni
riconoscono la libertà del culto religioso, si sforzano di stornare i
cittadini dalla professione della religione e di rendere assai difficile e
pericolosa la vita alle comunità religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi di questo
tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli, esorta i cattolici e
invita tutti gli esseri umani a considerare con la più grande attenzione
quanto la libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella presente
situazione della famiglia umana.
È infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre più
unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra gli esseri
umani di cultura e religione diverse, mentre si fa ognora più viva in
ognuno la coscienza della propria responsabilità personale. Per cui,
affinché nella famiglia umana si instaurino e si consolidino relazioni di
concordia e di pace, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia
munita di una efficace tutela giuridica e che siano osservati i doveri e i
diritti supremi degli esseri umani attinenti la libera espressione della vita
religiosa nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente elevando a
metodo nei rapporti sociali l'esercizio della libertà religiosa, in virtù
della grazia di Cristo e per l'azione dello Spirito Santo pervenga alla sublime
e perenne « libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).
7 dicembre 1965
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