I «REFERENDUM» SULLA PROCREAZIONE «IN VITRO»

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 13 gennaio 2005 ha dichiarato inammissibile il referendum con il quale si chiedeva l’abrogazione dell’intera legge n. 40 del 19 febbraio 20041 contenente «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita». Con le sentenze nn. 46, 47, 48, 49, sempre del 13 gennaio scorso, ha invece dichiarato ammissibili i quattro quesiti parzialmente abrogativi di singole disposizioni della stessa legge. Esaminiamoli in breve.  

Le decisioni della Corte Costituzionale  

La Corte ricorda innanzitutto che, quando è chiamata a giudicare l’ammissibilità di richieste referendarie, deve seguire indicazioni specifiche e autonome nei confronti degli altri giudizi riservati ad essa, in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi. Quindi le sentenze relative all’ammissibilità dei referendum non riguardano in alcun modo la legittimità costituzionale delle norme di cui si chiede l’abrogazione, che eventualmente saranno esaminate in seguito ad altre richieste di giudizio.

Il referendum n. 1 con il quale si chiedeva la totale abrogazione della Legge 40/2004 non è stato ammesso dalla Corte Costituzionale perché tale Legge coinvolge una normativa che è «costituzionalmente necessaria»: infatti «si tratta della prima legislazione organica relativa a un delicato settore, che negli anni recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali». In particolare, sostiene la Corte, «la sentenza n. 49 del 2000 ha affermato che le “leggi costituzionalmente necessarie”, “in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento”». In altre parole, non è possibile ammettere l’abrogazione totale della Legge 40, poiché si cadrebbe in un vuoto legislativo riguardante valori costituzionalmente protetti.

Gli altri quesiti referendari — il n. 2 «Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni»; il n. 3 «Norme sui limiti all’accesso»; il n. 4 «Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso»; il n. 5 «Ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo» — sono stati dichiarati ammissibili, poiché le norme di cui si chiede l’abrogazione non riguardano le leggi per le quali l’art. 75, secondo comma2, della Costituzione esclude il referendum, né quelle altre da ritenersi escluse secondo l’interpretazione che di tale norma ha dato già in passato la Corte. Inoltre i quesiti rispondono alle esigenze più volte enunciate dalla Corte: nella valutazione dei giudici costituzionali ogni interrogativo esaminato presenta i caratteri della omogeneità e della non contraddittorietà e non ha carattere manipolativo, tendendo soltanto all’abrogazione.

In particolare, circa il quesito n. 4, la Corte osserva che «per quanto riguarda l’art. 1 della legge, di cui si propone l’abrogazione totale, e quindi anche nella parte in cui afferma che la legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, è sufficiente osservare che la norma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge. La eventuale abrogazione di tale ultima parte dell’art. 1 non incontra, pertanto, ostacoli di ordine costituzionale».  

I «referendum»  

Prima dell’estate si svolgeranno, in una data di prossima determinazione da parte del Governo, le votazioni sui quattro quesiti referendari ammessi, poiché il referendum che chiedeva la totale abrogazione della legge 40/2004 — come abbiamo detto — è stato dichiarato inammissibile. È risaputo che le norme contenute in questa legge costituiscono il tentativo del legislatore italiano di cominciare a mettere un po’ di ordine in un settore, quello della procreazione in vitro, nel quale, nonostante lo sviluppo del «mercato», sino a oggi non si era riusciti a introdurre nessuna normativa. I quesiti che chiedono l’abrogazione di alcune norme di questa legge presuppongono l’accettazione o il rifiuto di alcune premesse etiche estremamente importanti, riguardanti soprattutto le conclusioni scientifiche sull’embrione, considerato o meno un essere umano e, di conseguenza, possibile strumento per altri fini (ricerca, manipolazione…) o fine esso stesso e quindi da rispettare come tale.

Oggi alcuni distinguono tra organismo e persona3, attribuendo all’organismo caratteristiche di mera capacità fisica e riservando alla persona le qualità spirituali e i diritti dell’individuo umano. Tale distinzione nega il diritto legale alla vita all’organismo umano nei primi stadi, affermando che l’embrione è un mero grumo di materia vivente indifferenziata e indefinita. Tutto ciò allo scopo di rendere giuridicamente lecito l’aborto e le manipolazioni dell’embrione a fini di ricerca. I favorevoli a tale liceità hanno rivolto l’attenzione agli stadi più precoci dell’embriogenesi, affermando che, immediatamente dopo la fecondazione, esiste un intervallo di tempo in cui l’uovo fecondato non è ancora definibile come titolare di diritto alla vita.

Ora va detto, come ci insegnano i genetisti, che, dopo che lo spermatozoo è penetrato nell’ovulo, i due gameti non stanno semplicemente giustapposti come entità autonome in un unico involucro, in attesa di un qualche evento esterno che ne inneschi e indirizzi l’attività. Essi già cooperano autonomamente e unitariamente con un metabolismo integrato, senza ulteriori apporti esterni di informazione genetica, e grazie a questa intrinseca capacità realizzano la progressione degli eventi successivi. Si può allora legittimamente ritenere che l’embrione sia considerato un essere umano autonomo, titolare di diritti e bisognoso di difesa, come soggetto debole.

In proposito vogliamo riprendere un passo di un intervento di Barbara Spinelli, che non condivide molte posizioni dei cattolici, la quale però afferma: «Nel momento in cui il seme maschile feconda l’ovulo femminile dà vita a un ente che non appartiene né alla madre, né al padre, né tanto meno al potere scientifico. Dà vita a un Terzo, che non è proprietà di nessuno e ha dunque già un attributo della soggettività giuridica: l’inalienabilità. Il Terzo Venuto non è ancora uomo, dicono alcuni: o perché non ha autoconsapevolezza poiché non ha né autonomia né un sistema nervoso centrale (tesi di Giovanni Sartori). Altri, come il filosofo Severino, affermano che l’uomo in potenza di Aristotele ha in sé anche la potenza di non divenire uomo. Ma il Terzo Venuto ha una sua radicale alterità, e questo suo venire resta un mistero che impone il rispetto, così come si esige il rispetto del neonato o del malato mentale privi di autoconsapevolezza. […] La domanda su come comportarsi eticamente di fronte al mistero esula dalla biologia e dalla scienza, ma non dall’individuale coscienza di cittadini e politici, ai quali viene chiesto di pronunciarsi non solo sull’essere ma anche sul dover essere. […] Sgreccia, pieno di dubbi come dice di essere proprio per aver esaminato le più recenti scoperte scientifiche, appare infinitamente meno dogmatico di tanti laici che hanno una fede ottimistica nella rivoluzione antropologica suscitata dalla scienza. Non so se l’embrione abbia l’anima, ma di certo gli scienziati sospettano l’esistenza di una persona potenziale, dice Sgreccia. In questo dubbio viviamo, e aggirarlo non ci è permesso. “Nel dubbio” meglio considerare l’embrione come se fosse una persona e non ucciderlo. Difficile essere contrari: fra 50 anni sapremo forse che il dubbio aveva ragion d’essere e si proverà rimorso o dolore, per la facilità con cui si sono fatti esperimenti e manipolazioni»4. In fondo, potremmo aggiungere, nel dubbio è possibile invocare laicamente almeno il principio di precauzione5, a cui con facilità ci si appella per problemi molto meno importanti.

Passando ai singoli quesiti — come al solito, a causa della necessaria formulazione tecnica, lunghi, complessi e spesso incomprensibili al cittadino comune — va detto che il primo referendum sottoposto agli elettori, in sintesi, chiede di poter ampliare la possibilità della ricerca sperimentale sugli embrioni, per produrre cellule staminali embrionali (clonazione) in vista di possibili applicazioni terapeutiche. Qui il diniego a tale possibilità, oltre che dalle gravi motivazioni etiche a cui abbiamo accennato (si «crea» un embrione per poterne trarre le cellule staminali), è dettato anche dall’indirizzo della ricerca, che si sta ormai avviando piuttosto all’utilizzo delle cellule staminali prelevate da adulti o dal sangue del cordone ombelicale, sia per il minor costo di una tale prassi sia per evitare i rischi dovuti al possibile rigetto determinato dal trapianto di cellule provenienti da altro soggetto.

Il secondo quesito referendario rivolto ai cittadini ha come obiettivo di consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, ad esempio da parte di portatori di geni patogeni trasmissibili al concepito; vuole pure far sì che si possa revocare il consenso dato dai soggetti interessati, anche dopo la fecondazione dell’ovulo6 (con le immaginabili conseguenze sull’embrione, aggiungiamo noi); vuole permettere più ampi interventi sull’embrione; vuole permettere la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni nell’utero, anche perché vuole consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre, come invece prevede la legge. Si tratta di indicazioni che si scontrano apertamente con il rispetto dell’embrione, almeno considerato come titolare di diritti e non semplice mezzo per raggiungere altri fini.

Il terzo quesito referendario si propone di consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando, fra l’altro, attraverso l’integrale abrogazione dell’art. 1 della Legge 40, l’enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; le altre abrogazioni ripetono in gran parte i testi del secondo quesito.

L’ultimo quesito chiede l’abrogazione del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Qui va precisato che il divieto di fecondazione eterologa — che si vorrebbe abolire — accomuna tre ipotesi diverse tra loro: la fecondazione della donna con seme maschile di soggetto diverso dal partner, quella di impianto di ovulo di donna diversa fecondato con seme del partner e quella con impianto di ovulo di donna diversa fecondato con seme di terzo. Non si può non rilevare come alcune legislazioni ampiamente permissive in tema di procreazione medicalmente assistita — come quelle della Germania, dell’Austria e della Norvegia — ammettono la fecondazione eterologa con seme di donatori, ma non quella con ovocita di donatrice, poiché non si conoscono le conseguenze, specialmente sull’equilibrio psicofisico del nascituro, del fatto che il patrimonio genetico del concepito non abbia nulla a che vedere con quello della gestante. In Gran Bretagna poi, dove la fecondazione eterologa è permessa da 15 anni, la Human Fertilisation and Embriology Authority, la Commissione bioetica britannica, ha fatto marcia indietro, inviando al Parlamento un parere in cui si chiede che d’ora in poi il nome del genitore «naturale» del bambino proveniente da una fecondazione eterologa gli sia comunicato al compimento del diciottesimo anno, perché ogni figlio ha il diritto di conoscere il proprio genitore. Tralasciamo le possibili conseguenze dell’abolizione del divieto di fecondazione eterologa sulle cosiddette «banche del seme», che facilmente potrebbero indurre alla scelta delle «caratteristiche» del «figlio»: intelligente, ultrasano e così via, secondo una precisa selezione. Con una tale fecondazione, oltre alle ovvie considerazioni etiche negative su tale pratica, si dà spazio senza limiti semplicemente al «desiderio» senza limiti dei genitori, con le conseguenze successive sui rapporti tra genitori e figlio.

 Conclusione

Come risulta chiaro da quanto siamo venuti dicendo, siamo contrari alle modifiche alla Legge 40 proposte dai referendum. Premettiamo che una materia così delicata, complessa e con gravi implicazioni etiche — secondo noi — non è adatta ad essere sottoposta a referendum abrogativo, poiché si tratta di uno strumento che semplifica necessariamente, con un sì e un no, problemi che hanno invece bisogno di sì,ma e di no,ma, cioè di tante distinzioni, riflessioni, confronti per risolvere i dubbi. Quindi riteniamo che la prima scorrettezza etica e politica sia il ricorso a uno strumento inadeguato per affrontare problemi di tal genere.

Da un punto di vista strettamente di politica legislativa sarebbe stato inoltre auspicabile attendere che passasse un adeguato periodo di tempo di vigore della legge per valutarne con cognizione di causa pregi e difetti alla luce dell’esperienza, e così, spogliandosi per quanto possibile dei numerosi pregiudizi ideologici esistenti su questi problemi, apportare eventuali modifiche migliorative dettate dal bene dei soggetti coinvolti e da quello della società.

Va rifiutato poi con nettezza il tentativo di dividere ancora, nel terzo millennio, il Paese tra laici e cattolici: fra l’altro i problemi coinvolti nei referendum sono tanto delicati, complessi, con conseguenze importanti sul futuro (la riprova è, fra l’altro, il cambiamento di legislazione che lentamente sta avvenendo in altri Paesi che da anni seguono le indicazioni proposte dai quesiti referendari) che di tutto c’è bisogno tranne che di una inutile divisione tra componenti del Paese che dovrebbero tentare di trovare alcuni punti di convergenza sulle questioni più importanti. In proposito e per l’ennesima volta ci sembra doveroso ripetere che la Legge 40 non è una legge «cattolica» e che i cattolici che intendono rispettare i dettami del Magistero non dovrebbero farvi ricorso. I cattolici, e non da soli, difendono la Legge 40 perché hanno a cuore il bene del Paese e ritengono peggiorativi i tentativi di modificarla proposti con i referendum, i quali non rispettano i diritti di un soggetto debole, che pochi difendono e molti invece vogliono utilizzare per altri fini.

La propaganda dei sostenitori dei referendum afferma con toni da «crociata» che coloro che si oppongono alle modifiche alla Legge 40 hanno atteggiamenti «medievali» contrari al progresso della ricerca scientifica, anzi essi sarebbero contrari alla prossima «guarigione» dei malati delle più diverse e gravi patologie: Alzheimer, Parkinson, sclerosi e così via. Dovrebbe essere superfluo osservare invece che i toni da crociata non aiutano nessuno e squalificano coloro che se ne fanno portatori strumentali. La ricerca scientifica va appoggiata, favorita e finanziata, ma le vie che deve seguire non dovrebbero essere dettate soltanto — come accade spesso in medicina — dalle case farmaceutiche tese solamente alla ricerca del maggior profitto possibile o da altri potentati economici, che mettono all’ultimo posto le esigenze dei pazienti e, in questo caso, rincorrono il desiderio delle coppie di un figlio proprio a qualsiasi prezzo.

A questo punto quale posizione assumere al momento del voto? Qui va fatta chiarezza: quando in una votazione referendaria il quorum di coloro che si recano alle urne è elemento determinante per la valutazione dei risultati7, le opzioni di voto, come affermano numerosi costituzionalisti, non sono tre — sì o no o scheda bianca ai quesiti —, ma quattro: sì, no, scheda bianca (che contribuisce come espressione di voto al quorum) o non recarsi alle urne per non far raggiungere il quorum del 50% + 1 dei votanti. Infatti la normativa di cui si chiede l’abrogazione è stata approvata dalla maggioranza dei parlamentari, che esprimono i consensi della maggioranza del Paese. È compito di coloro che vogliono abrogare la normativa approvata dimostrare che la maggioranza dei parlamentari che ha approvato la Legge non interpretava in quel momento la volontà della maggioranza del Paese, tentando di portare alle urne un numero di votanti superiore alla metà degli elettori. Ecco perché sono — spesso inconsapevolmente, ma certo non sempre — strumentali gli inviti a recarsi alle urne per votare no o le accuse, rivolte a coloro che si schierano a favore del non voto, di fuga, di scarsa democraticità, di rifiuto di partecipazione e così via. L’auspicio, difficile da ottenere, è che la campagna referendaria si svolga con toni pacati, informando i cittadini — oggi ancora in massima parte ignari dei problemi coinvolti — sul merito dei quesiti e creando le condizioni affinché nell’informazione le differenti posizioni abbiano lo stesso spazio e gli interlocutori si trattino con rispetto reciproco.

Anche il presidente della CEI, card. Camillo Ruini, nella Prolusione letta all’inizio della riunione del Consiglio Permanente il 7 marzo scorso, ha sottolineato: «È chiaro il senso dell’indicazione di non partecipare al voto: non si tratta in alcun modo di una scelta di disimpegno, ma di opporsi nella maniera più forte ed efficace ai contenuti del referendum e alla stessa applicazione dello strumento referendario in materia di tale complessità. In concreto è necessaria la più grande compattezza [...] per non favorire, sia pure involontariamente, il disegno referendario». Ci auguriamo perciò che la maggioranza degli italiani non vada alle urne quando si svolgeranno le votazioni referendarie.

 

1  Cfr M. SIMONE, «La Legge sulle fecondazione “in vitro”», in Civ. Catt. 2004 I 179-183.

2  L’art. 75, secondo comma, della Costituzione recita: «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

3 La distinzione — secondo noi errata — pone a confronto due concetti non confrontabili, poiché il primo (organismo) è concetto scientifico e il secondo (persona) è concetto filosofico e giuridico.

4  In La Stampa, 8 marzo 2005.

5 Il principio di precauzione, in genere invocato dagli ecologisti, considera l’incertezza sulle conseguenze dell’introduzione di una nuova tecnologia o l’applicazione di un nuovo metodo scientifico. Il principio si fonda sulla constatazione che nessuno scienziato è in grado di predire esattamente il futuro o di valutare tutte le conseguenze in un’ottica globale. Nel nostro caso esso spinge a rispettare l’embrione, perché — come abbiamo detto — appartiene alla specie umana, è cioè un soggetto umano.

6 L’art. 6, terzo comma, della Legge 40/2004 prevede che la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia espressa per iscritto e possa essere revocata «fino al momento della fecondazione dell’ovulo». Il quesito chiede l’abrogazione di quest’ultima espressione, in modo che il consenso possa essere ritirato anche quando la fecondazione in vitro è già avvenuta.

7 La riprova di questa tesi è l’esistenza di referendum nei quali il quorum dei votanti non è determinante per la valutazione dei risultati

di Michele Simone S.I. Vice-direttore della rivista “Civiltà Cattolica”

 Fonte: “Civiltà Cattolica” quaderno: 3714 del 19 marzo 2005, tratto dal sito: www.impegnoreferendum.it