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«REFERENDUM» SULLA PROCREAZIONE «IN VITRO» |
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La
Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 13 gennaio 2005 ha
dichiarato inammissibile il referendum con il quale si chiedeva
l’abrogazione dell’intera legge n. 40 del 19 febbraio 20041
contenente «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita».
Con le sentenze nn. 46, 47, 48, 49, sempre del 13 gennaio scorso, ha
invece dichiarato ammissibili i quattro quesiti parzialmente
abrogativi di singole disposizioni della stessa legge. Esaminiamoli
in breve. Le
decisioni della Corte Costituzionale La
Corte ricorda innanzitutto che, quando è chiamata a giudicare
l’ammissibilità di richieste referendarie, deve seguire
indicazioni specifiche e autonome nei confronti degli altri giudizi
riservati ad essa, in particolare rispetto ai giudizi sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi.
Quindi le sentenze relative all’ammissibilità dei referendum non
riguardano in alcun modo la legittimità costituzionale delle norme
di cui si chiede l’abrogazione, che eventualmente saranno esaminate
in seguito ad altre richieste di giudizio. Il
referendum n. 1 con il quale si chiedeva la totale abrogazione della
Legge 40/2004 non è stato ammesso dalla Corte Costituzionale perché
tale Legge coinvolge una normativa che è «costituzionalmente
necessaria»: infatti «si tratta della prima legislazione organica
relativa a un delicato settore, che negli anni recenti ha conosciuto
uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche
mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti
interessi costituzionali». In particolare, sostiene la Corte, «la
sentenza n. 49 del 2000 ha affermato che le “leggi
costituzionalmente necessarie”, “in quanto dirette a rendere
effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad
esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o
sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e
semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente
concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto
costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento”». In
altre parole, non è possibile ammettere l’abrogazione totale della
Legge 40, poiché si cadrebbe in un vuoto legislativo riguardante
valori costituzionalmente protetti. Gli
altri quesiti referendari — il n. 2 «Limite alla ricerca clinica e
sperimentale sugli embrioni»; il n. 3 «Norme sui limiti
all’accesso»; il n. 4 «Norme sulle finalità, sui diritti dei
soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso»; il n. 5 «Ricorso a
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»
— sono stati dichiarati ammissibili, poiché le norme di cui si
chiede l’abrogazione non riguardano le leggi per le quali l’art.
75, secondo comma2, della Costituzione esclude il referendum, né
quelle altre da ritenersi escluse secondo l’interpretazione che di
tale norma ha dato già in passato la Corte. Inoltre i quesiti
rispondono alle esigenze più volte enunciate dalla Corte: nella
valutazione dei giudici costituzionali ogni interrogativo esaminato
presenta i caratteri della omogeneità e della non contraddittorietà
e non ha carattere manipolativo, tendendo soltanto all’abrogazione. In
particolare, circa il quesito n. 4, la Corte osserva che «per quanto
riguarda l’art. 1 della legge, di cui si propone l’abrogazione
totale, e quindi anche nella parte in cui afferma che la legge
“assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito”, è sufficiente osservare che la norma presenta per tale
ultimo aspetto un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare
la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del
concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge. La
eventuale abrogazione di tale ultima parte dell’art. 1 non
incontra, pertanto, ostacoli di ordine costituzionale». I
«referendum» Prima
dell’estate si svolgeranno, in una data di prossima determinazione
da parte del Governo, le votazioni sui quattro quesiti referendari
ammessi, poiché il referendum che chiedeva la totale abrogazione
della legge 40/2004 — come abbiamo detto — è stato dichiarato
inammissibile. È risaputo che le norme contenute in questa legge
costituiscono il tentativo del legislatore italiano di cominciare a
mettere un po’ di ordine in un settore, quello della procreazione
in vitro, nel quale, nonostante lo sviluppo del «mercato», sino a
oggi non si era riusciti a introdurre nessuna normativa. I quesiti
che chiedono l’abrogazione di alcune norme di questa legge
presuppongono l’accettazione o il rifiuto di alcune premesse etiche
estremamente importanti, riguardanti soprattutto le conclusioni
scientifiche sull’embrione, considerato o meno un essere umano e,
di conseguenza, possibile strumento per altri fini (ricerca,
manipolazione…) o fine esso stesso e quindi da rispettare come
tale. Oggi
alcuni distinguono tra organismo e persona3, attribuendo
all’organismo caratteristiche di mera capacità fisica e riservando
alla persona le qualità spirituali e i diritti dell’individuo
umano. Tale distinzione nega il diritto legale alla vita
all’organismo umano nei primi stadi, affermando che l’embrione è
un mero grumo di materia vivente indifferenziata e indefinita. Tutto
ciò allo scopo di rendere giuridicamente lecito l’aborto e le
manipolazioni dell’embrione a fini di ricerca. I favorevoli a tale
liceità hanno rivolto l’attenzione agli stadi più precoci
dell’embriogenesi, affermando che, immediatamente dopo la
fecondazione, esiste un intervallo di tempo in cui l’uovo fecondato
non è ancora definibile come titolare di diritto alla vita. Ora
va detto, come ci insegnano i genetisti, che, dopo che lo spermatozoo
è penetrato nell’ovulo, i due gameti non stanno semplicemente
giustapposti come entità autonome in un unico involucro, in attesa
di un qualche evento esterno che ne inneschi e indirizzi l’attività.
Essi già cooperano autonomamente e unitariamente con un metabolismo
integrato, senza ulteriori apporti esterni di informazione genetica,
e grazie a questa intrinseca capacità realizzano la progressione
degli eventi successivi. Si può allora legittimamente ritenere che
l’embrione sia considerato un essere umano autonomo, titolare di
diritti e bisognoso di difesa, come soggetto debole. In
proposito vogliamo riprendere un passo di un intervento di Barbara
Spinelli, che non condivide molte posizioni dei cattolici, la quale
però afferma: «Nel momento in cui il seme maschile feconda
l’ovulo femminile dà vita a un ente che non appartiene né alla
madre, né al padre, né tanto meno al potere scientifico. Dà vita a
un Terzo, che non è proprietà di nessuno e ha dunque già un
attributo della soggettività giuridica: l’inalienabilità. Il
Terzo Venuto non è ancora uomo, dicono alcuni: o perché non ha
autoconsapevolezza poiché non ha né autonomia né un sistema
nervoso centrale (tesi di Giovanni Sartori). Altri, come il filosofo
Severino, affermano che l’uomo in potenza di Aristotele ha in sé
anche la potenza di non divenire uomo. Ma il Terzo Venuto ha una sua
radicale alterità, e questo suo venire resta un mistero che impone
il rispetto, così come si esige il rispetto del neonato o del malato
mentale privi di autoconsapevolezza. […] La domanda su come
comportarsi eticamente di fronte al mistero esula dalla biologia e
dalla scienza, ma non dall’individuale coscienza di cittadini e
politici, ai quali viene chiesto di pronunciarsi non solo
sull’essere ma anche sul dover essere. […] Sgreccia, pieno di
dubbi come dice di essere proprio per aver esaminato le più recenti
scoperte scientifiche, appare infinitamente meno dogmatico di tanti
laici che hanno una fede ottimistica nella rivoluzione antropologica
suscitata dalla scienza. Non so se l’embrione abbia l’anima, ma
di certo gli scienziati sospettano l’esistenza di una persona
potenziale, dice Sgreccia. In questo dubbio viviamo, e aggirarlo non
ci è permesso. “Nel dubbio” meglio considerare l’embrione come
se fosse una persona e non ucciderlo. Difficile essere contrari: fra
50 anni sapremo forse che il dubbio aveva ragion d’essere e si
proverà rimorso o dolore, per la facilità con cui si sono fatti
esperimenti e manipolazioni»4. In fondo, potremmo aggiungere, nel
dubbio è possibile invocare laicamente almeno il principio di
precauzione5, a cui con facilità ci si appella per problemi molto
meno importanti. Passando
ai singoli quesiti — come al solito, a causa della necessaria
formulazione tecnica, lunghi, complessi e spesso incomprensibili al
cittadino comune — va detto che il primo referendum sottoposto agli
elettori, in sintesi, chiede di poter ampliare la possibilità della
ricerca sperimentale sugli embrioni, per produrre cellule staminali
embrionali (clonazione) in vista di possibili applicazioni
terapeutiche. Qui il diniego a tale possibilità, oltre che dalle
gravi motivazioni etiche a cui abbiamo accennato (si «crea» un
embrione per poterne trarre le cellule staminali), è dettato anche
dall’indirizzo della ricerca, che si sta ormai avviando piuttosto
all’utilizzo delle cellule staminali prelevate da adulti o dal
sangue del cordone ombelicale, sia per il minor costo di una tale
prassi sia per evitare i rischi dovuti al possibile rigetto
determinato dal trapianto di cellule provenienti da altro soggetto. Il
secondo quesito referendario rivolto ai cittadini ha come obiettivo
di consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita
anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o infertilità, ad esempio da parte di
portatori di geni patogeni trasmissibili al concepito; vuole pure far
sì che si possa revocare il consenso dato dai soggetti interessati,
anche dopo la fecondazione dell’ovulo6 (con le immaginabili
conseguenze sull’embrione, aggiungiamo noi); vuole permettere più
ampi interventi sull’embrione; vuole permettere la
crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti
possibile il trasferimento degli embrioni nell’utero, anche perché
vuole consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a
quello necessario a un unico e contemporaneo impianto e comunque
superiore a tre, come invece prevede la legge. Si tratta di
indicazioni che si scontrano apertamente con il rispetto
dell’embrione, almeno considerato come titolare di diritti e non
semplice mezzo per raggiungere altri fini. Il
terzo quesito referendario si propone di consentire l’accesso alla
procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o
infertilità, eliminando, fra l’altro, attraverso l’integrale
abrogazione dell’art. 1 della Legge 40, l’enunciazione della
finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito; le altre abrogazioni ripetono in gran parte i
testi del secondo quesito. L’ultimo
quesito chiede l’abrogazione del ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo. Qui va precisato che il
divieto di fecondazione eterologa — che si vorrebbe abolire —
accomuna tre ipotesi diverse tra loro: la fecondazione della donna
con seme maschile di soggetto diverso dal partner, quella di impianto
di ovulo di donna diversa fecondato con seme del partner e quella con
impianto di ovulo di donna diversa fecondato con seme di terzo. Non
si può non rilevare come alcune legislazioni ampiamente permissive
in tema di procreazione medicalmente assistita — come quelle della
Germania, dell’Austria e della Norvegia — ammettono la
fecondazione eterologa con seme di donatori, ma non quella con
ovocita di donatrice, poiché non si conoscono le conseguenze,
specialmente sull’equilibrio psicofisico del nascituro, del fatto
che il patrimonio genetico del concepito non abbia nulla a che vedere
con quello della gestante. In Gran Bretagna poi, dove la fecondazione
eterologa è permessa da 15 anni, la Human Fertilisation and
Embriology Authority, la Commissione bioetica britannica, ha fatto
marcia indietro, inviando al Parlamento un parere in cui si chiede
che d’ora in poi il nome del genitore «naturale» del bambino
proveniente da una fecondazione eterologa gli sia comunicato al
compimento del diciottesimo anno, perché ogni figlio ha il diritto
di conoscere il proprio genitore. Tralasciamo le possibili
conseguenze dell’abolizione del divieto di fecondazione eterologa
sulle cosiddette «banche del seme», che facilmente potrebbero
indurre alla scelta delle «caratteristiche» del «figlio»:
intelligente, ultrasano e così via, secondo una precisa selezione.
Con una tale fecondazione, oltre alle ovvie considerazioni etiche
negative su tale pratica, si dà spazio senza limiti semplicemente al
«desiderio» senza limiti dei genitori, con le conseguenze
successive sui rapporti tra genitori e figlio. Da
un punto di vista strettamente di politica legislativa sarebbe stato
inoltre auspicabile attendere che passasse un adeguato periodo di
tempo di vigore della legge per valutarne con cognizione di causa
pregi e difetti alla luce dell’esperienza, e così, spogliandosi
per quanto possibile dei numerosi pregiudizi ideologici esistenti su
questi problemi, apportare eventuali modifiche migliorative dettate
dal bene dei soggetti coinvolti e da quello della società. Va
rifiutato poi con nettezza il tentativo di dividere ancora, nel terzo
millennio, il Paese tra laici e cattolici: fra l’altro i problemi
coinvolti nei referendum sono tanto delicati, complessi, con
conseguenze importanti sul futuro (la riprova è, fra l’altro, il
cambiamento di legislazione che lentamente sta avvenendo in altri
Paesi che da anni seguono le indicazioni proposte dai quesiti
referendari) che di tutto c’è bisogno tranne che di una inutile
divisione tra componenti del Paese che dovrebbero tentare di trovare
alcuni punti di convergenza sulle questioni più importanti. In
proposito e per l’ennesima volta ci sembra doveroso ripetere che la
Legge 40 non è una legge «cattolica» e che i cattolici che
intendono rispettare i dettami del Magistero non dovrebbero farvi
ricorso. I cattolici, e non da soli, difendono la Legge 40 perché
hanno a cuore il bene del Paese e ritengono peggiorativi i tentativi
di modificarla proposti con i referendum, i quali non rispettano i
diritti di un soggetto debole, che pochi difendono e molti invece
vogliono utilizzare per altri fini. La
propaganda dei sostenitori dei referendum afferma con toni da «crociata»
che coloro che si oppongono alle modifiche alla Legge 40 hanno
atteggiamenti «medievali» contrari al progresso della ricerca
scientifica, anzi essi sarebbero contrari alla prossima «guarigione»
dei malati delle più diverse e gravi patologie: Alzheimer, Parkinson,
sclerosi e così via. Dovrebbe essere superfluo osservare invece che
i toni da crociata non aiutano nessuno e squalificano coloro che se
ne fanno portatori strumentali. La ricerca scientifica va appoggiata,
favorita e finanziata, ma le vie che deve seguire non dovrebbero
essere dettate soltanto — come accade spesso in medicina — dalle
case farmaceutiche tese solamente alla ricerca del maggior profitto
possibile o da altri potentati economici, che mettono all’ultimo
posto le esigenze dei pazienti e, in questo caso, rincorrono il
desiderio delle coppie di un figlio proprio a qualsiasi prezzo. A
questo punto quale posizione assumere al momento del voto? Qui va
fatta chiarezza: quando in una votazione referendaria il quorum di
coloro che si recano alle urne è elemento determinante per la
valutazione dei risultati7, le opzioni di voto, come affermano
numerosi costituzionalisti, non sono tre — sì o no o scheda bianca
ai quesiti —, ma quattro: sì, no, scheda bianca (che contribuisce
come espressione di voto al quorum) o non recarsi alle urne per non
far raggiungere il quorum del 50% + 1 dei votanti. Infatti la
normativa di cui si chiede l’abrogazione è stata approvata dalla
maggioranza dei parlamentari, che esprimono i consensi della
maggioranza del Paese. È compito di coloro che vogliono abrogare la
normativa approvata dimostrare che la maggioranza dei parlamentari
che ha approvato la Legge non interpretava in quel momento la volontà
della maggioranza del Paese, tentando di portare alle urne un numero
di votanti superiore alla metà degli elettori. Ecco perché sono —
spesso inconsapevolmente, ma certo non sempre — strumentali gli
inviti a recarsi alle urne per votare no o le accuse, rivolte a
coloro che si schierano a favore del non voto, di fuga, di scarsa
democraticità, di rifiuto di partecipazione e così via.
L’auspicio, difficile da ottenere, è che la campagna referendaria
si svolga con toni pacati, informando i cittadini — oggi ancora in
massima parte ignari dei problemi coinvolti — sul merito dei
quesiti e creando le condizioni affinché nell’informazione le
differenti posizioni abbiano lo stesso spazio e gli interlocutori si
trattino con rispetto reciproco. Anche il presidente della CEI, card. Camillo Ruini, nella Prolusione letta all’inizio della riunione del Consiglio Permanente il 7 marzo scorso, ha sottolineato: «È chiaro il senso dell’indicazione di non partecipare al voto: non si tratta in alcun modo di una scelta di disimpegno, ma di opporsi nella maniera più forte ed efficace ai contenuti del referendum e alla stessa applicazione dello strumento referendario in materia di tale complessità. In concreto è necessaria la più grande compattezza [...] per non favorire, sia pure involontariamente, il disegno referendario». Ci auguriamo perciò che la maggioranza degli italiani non vada alle urne quando si svolgeranno le votazioni referendarie. 1
Cfr M. SIMONE, «La Legge sulle
fecondazione “in vitro”», in Civ.
Catt. 2004 I 179-183. 2
L’art. 75, secondo comma, della Costituzione recita: «Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali». 3
La distinzione — secondo noi errata — pone a confronto due
concetti non confrontabili, poiché il primo (organismo) è concetto
scientifico e il secondo (persona) è concetto filosofico e
giuridico. 4
In La Stampa, 8 marzo 2005. 5
Il principio di precauzione, in genere invocato dagli ecologisti,
considera l’incertezza sulle conseguenze dell’introduzione di una
nuova tecnologia o l’applicazione di un nuovo metodo scientifico.
Il principio si fonda sulla constatazione che nessuno scienziato è
in grado di predire esattamente il futuro o di valutare tutte le
conseguenze in un’ottica globale. Nel
nostro caso esso spinge a rispettare l’embrione, perché — come
abbiamo detto — appartiene alla specie umana, è cioè
un soggetto umano. 6
L’art. 6, terzo comma, della Legge 40/2004 prevede che la volontà di
entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita sia espressa per iscritto e possa essere
revocata «fino al momento della fecondazione dell’ovulo». Il
quesito chiede l’abrogazione di quest’ultima
espressione, in modo che il consenso possa essere ritirato anche
quando la fecondazione in vitro è già avvenuta. 7
La riprova di questa tesi è l’esistenza di referendum nei
quali il quorum dei votanti non è determinante
per la valutazione dei risultati |
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di
Michele Simone S.I. Vice-direttore della rivista “Civiltà
Cattolica” Fonte: “Civiltà Cattolica” quaderno: 3714 del 19 marzo 2005, tratto dal sito: www.impegnoreferendum.it |