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I SACRAMENTI

Catechesi dai testi ufficiali della Chiesa.

 

 

Nel Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica

Nel Codice di Diritto Canonico

Nel Catechismo degli adulti

 

IL  MATRIMONIO

nel Codice di Diritto Canonico

 

Can. 1055 - § l. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educa­zione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signo­re alla dignità di sacramento.

 

§ 2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso Sacramento,

 

Can. 1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubili -tà, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

 

Can. 1057 - §1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.

§2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

 

Can. 1058 - Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.

 

Can. 1059 - Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio.

 

Can. 1060 - Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.

 

Can. 1061 - §1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.

 

§2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario.

 

§3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità.

 

Can. 1062 - §1. La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili.

 

   §2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione per esigerne la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se dovuta.

 

Can. 1063 - I pastori d'anime sono tenuti all'obbligo di prov­vedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perse­veri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assi­stenza va prestata innanzitutto:

 

con la predicazione, con una adeguata catechesi ai mi­nori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniu­gi e genitori cristiani;

 

2° con la preparazione personale alla celebrazione del ma­trimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato;

 

3° con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimo­nio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e parteci­pano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa; .

4° offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e cu­stodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.

 

Can. 1065 - § 1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave inco­modo.

§ 2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia.

 

Un po’ di catechesi.