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PARROCCHIA DI BESENELLO
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al corso per fidanzati. LINK: Diocesi di
Trento Sito Comune |
Nel Compendio
del Catechismo della Chiesa Cattolica Nel Codice di
Diritto Canonico IL MATRIMONIO nel Codice di Diritto Canonico Can. 1055 - § l. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso Sacramento, Can. 1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubili -tà, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento. Can. 1057 - §1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. §2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. Can. 1058 - Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto. Can. 1059 - Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio. Can. 1060 - Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario. Can. 1061 - §1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne. §2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario. §3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità. Can. 1062 - §1. La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili. §2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione per esigerne la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se dovuta. Can. 1063 - I pastori d'anime sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto: l° con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani; 2° con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato; 3° con una fruttuosa
celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi
significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo
e 4° offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa. Can. 1065 - § 1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo. § 2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia. |