ATTO COSTITUTIVO DELCENTRO CULTURALE LA LUCERNA |
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In data Settembre 1998 si costruisce il centro culturale "LA LUCERNA" con il seguente statuto. -------------------------------------------------------------------------------- Art.4 - Il Centro Culturale si mantiene apartitico in ogni sua attività. Art.5 - Possono essere soci dei Centro Culturale le persone che, aventi un'età non inferiore ai diciotto anni, siano disposte ad incoraggiare e sostenere le attività dei Centro. Per l'ammissione al Centro Culturale come Socio i richiedenti devono presentare richiesta scritta. L'ammissione è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il quale ne dà comunicazione ai richiedenti stessi. Art.6 - La qualità di Socio dei Centro Culturale Cattolico si perde: a) per dimissioni; b) per morte; c) per comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito dei Centro: tale incompatibilità viene sancita dal Collegio dei Probi Viri, su proposta del Consiglio direttivo; d) per morosità dichiarata dal Consiglio. Art.7
- Gli organi dei Centro Culturale Cattolico sono:
Art.9
- Il Centro Culturale Cattolico "LA LUCERNA" è diretto
e amministrato dal Consiglio direttivo composto da sette Consiglieri
eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione a schede segrete. Art.10 - Il Consiglio può cooptare altri Consiglieri fra i Soci. La cooptazione è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea alla prima riunione ordinaria. Art.11
- Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un Presidente, un Vice-presidente,
un Amministratore, un Segretario e provvede all'assegnazione degli incarichi
per lo svolgimento delle attività. Art.12 - Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto dei Presidente Art.13 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, anche non soci, eletti dall'assemblea dei Soci per un biennio e non rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri giudicherà "ex bono et aecquo" senza formalità di procedura su tutte le eventuali controversie sociali, con lodo inappellabile. Deciderà inoltre, su proposta del Consiglio direttivo, sull'esclusione dei soci per comportamento difforme ai fin e allo spirito dei Centro Culturale Cattolico. Art.14 - Le cariche sociali di membro della Presidenza, del Consiglio e dei Collegio dei Probi viri sono gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Art.15 - Il Centro Culturale sì avvale della consulenza del Parroco o di un suo delegato, che resterà in carica fino a revoca o dimissioni. Art.16 - Il Centro per le sue attività si avvale delle quote d'adesione stabilite anno per anno dal Consiglio direttivo e d'eventuali offerte. Art.17 - L'esercizio dei Centro Culturale si chiude il 31 agosto d'ogni anno. Art.18
- In caso d'estinzione o scioglimento dei Contro Culturale, deliberato
dall'Assemblea, questa provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dei patrimoni.
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