ATTO COSTITUTIVO DEL

CENTRO CULTURALE LA LUCERNA

In data Settembre 1998 si costruisce il centro culturale "LA LUCERNA" con il seguente statuto.

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Art.1 - E' costituito un Centro Culturale Cattolico, senza fine di lucro, denominato "LA LUCERNA", con sede sociale a Bareggio, in via Novara 27, con durata illimitata.
Art.2 - Il Centro Culturale Cattolico "LA LUCERNA" si propone di perseguire, con particolare attenzione alla situazione locale, le seguenti finalità:
a) far conoscere quanto di vero, di giusto, di bello sia stato espresso lungo i secoli dall'uomo, in una visione cristiana della vita e della storia;
b) presentare, dandone una valutazione critica alla luce dei principi evangelici, i fatti, le abitudini di vita, le leggi, i fenomeni culturali e sociali più diffusi e più appariscenti, per cogliere e apprezzare quanto c'è in loro di positivo;
c) promuovere la conoscenza della storia, delle tradizioni, degli usi e costumi dei popoli, stimolando e favorendo la partecipazione attiva di tutti.
Art.3 - Il Centro Culturale si propone di perseguire le suddette finalità per mezzo di conferenze, dibattiti, cieli di lezioni, gruppi di studio e altre iniziative.

Art.4 - Il Centro Culturale si mantiene apartitico in ogni sua attività.

Art.5 - Possono essere soci dei Centro Culturale le persone che, aventi un'età non inferiore ai diciotto anni, siano disposte ad incoraggiare e sostenere le attività dei Centro. Per l'ammissione al Centro Culturale come Socio i richiedenti devono presentare richiesta scritta. L'ammissione è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il quale ne dà comunicazione ai richiedenti stessi.

Art.6 - La qualità di Socio dei Centro Culturale Cattolico si perde: a) per dimissioni; b) per morte; c) per comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito dei Centro: tale incompatibilità viene sancita dal Collegio dei Probi Viri, su proposta del Consiglio direttivo; d) per morosità dichiarata dal Consiglio.

Art.7 - Gli organi dei Centro Culturale Cattolico sono:
- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio
- la Presidenza
- il Collegio dei Probiviri.


Art.8 - L'Assemblea dei Soci si riunisce presso la sede sociale, su convocazione del Consiglio a mezza lettera con almeno otto giorni di preavviso, per l'approvazione della relazione dei bilanci consuntivi e preventivo annuali e, alla scadenza, per la nomina del Consiglio e dei Collegio. L'Assemblea dei Soci potrà essere inoltre convocata dal Consiglio qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.
L'assemblea delibera a maggioranza di voti, con la presenza di almeno metà dei Soci e, in corso di seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, di persona o per delega. Ogni Socio può essere latore di non più di due deleghe.

Art.9 - Il Centro Culturale Cattolico "LA LUCERNA" è diretto e amministrato dal Consiglio direttivo composto da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione a schede segrete.
Per le operazioni di voto, l'Assemblea costituisce il seggio elettorale nominando un presidente e due scrutatori tra i Soci non candidati alle cariche consiglieri. Il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili per un secondo biennio.

Art.10 - Il Consiglio può cooptare altri Consiglieri fra i Soci. La cooptazione è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea alla prima riunione ordinaria.

Art.11 - Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un Presidente, un Vice-presidente, un Amministratore, un Segretario e provvede all'assegnazione degli incarichi per lo svolgimento delle attività.
Il Presidente rappresenta legalmente il Centro Culturale di fronte ai terzi e in giudizio; lo rappresenta inoltre all'interno, vigila sull'esatta osservanza delle norme che lo regolano, provvede all'amministrazione ordinaria e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
In caso d'assenza o d'impossibilità dei Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-presidente.
L'Amministratore tiene l'amministrazione patrimoniale e contabile dei Centro Culturale, presenta al consiglio la situazione finanziaria, provvede annualmente alla compilazione dei bilanci consuntivi e preventivo, da approvarsi dal Consiglio e successivamente dall'assemblea dei Soci.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci, cura le relazioni fra le varie attività dei Centro e i rapporti con l'esterno.

Art.12 - Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto dei Presidente

Art.13 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, anche non soci, eletti dall'assemblea dei Soci per un biennio e non rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri giudicherà "ex bono et aecquo" senza formalità di procedura su tutte le eventuali controversie sociali, con lodo inappellabile. Deciderà inoltre, su proposta del Consiglio direttivo, sull'esclusione dei soci per comportamento difforme ai fin e allo spirito dei Centro Culturale Cattolico.

Art.14 - Le cariche sociali di membro della Presidenza, del Consiglio e dei Collegio dei Probi viri sono gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Art.15 - Il Centro Culturale sì avvale della consulenza del Parroco o di un suo delegato, che resterà in carica fino a revoca o dimissioni.

Art.16 - Il Centro per le sue attività si avvale delle quote d'adesione stabilite anno per anno dal Consiglio direttivo e d'eventuali offerte.

Art.17 - L'esercizio dei Centro Culturale si chiude il 31 agosto d'ogni anno.

Art.18 - In caso d'estinzione o scioglimento dei Contro Culturale, deliberato dall'Assemblea, questa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dei patrimoni.