Decreto normativo “sull’uso cristiano del denaro”

Introduzione

1. Il 25 Luglio 2001, noi Vescovi delle sante Chiese che sono in Calabria, abbiamo rivolto una Esortazione Pa­storale ai presbiteri e alle varie comunità "sull'uso cristiano del denaro e dei beni materiali".
Ci è stata di grande conforto l'accoglienza convinta di quel breve ma opportuno documento.
Abbiamo colto che le nostre Chiese in Calabria in­tendono vivere e testimoniare la radicalità del Vangelo in un tempo di accentuate tentazioni consumistiche ed edonistiche. Oggi, infatti, nonostante ricorrenti declama­zioni a favore dei poveri, è facile che si cada in tanto inutile spreco irretiti dal culto dell'avere e dell'apparire.

2. La suddetta Esortazione è stata esaminata dalla Commissione Presbiterale Regionale, che ci ha propo­sto di passare dall'Esortazione a Norme precise e co­muni. Alcuni nostri Confratelli hanno, a riguardo, ema­nato i loro Decreti.
Rispettandone il gesto e le decisioni, intendiamo ora esprimerci in comunione, attribuendo a queste nostre disposizioni, ognuno per la Chiesa nella quale è legisla­tore, valore Decretorio.

3. Quanto viene stabilito presuppone:
a) un'accresciuta coscienza di comunione ecclesiale, che permetta, convintamente, lo sviluppo dei Consi­gli per gli Affari Economici nella Diocesi, nelle Par­rocchie, nelle Congreghe, in tutti gli Enti ecclesiastici;
b) una crescente educazione del popolo di Dio alla collaborazione per la vita e la carità della Chiesa;
e) l'invito convinto a sostenere la sottoscrizione dell'an­nuale "Otto per mille" per le necessità della Chiesa e le Offerte deducibili per il sostentamento del Clero;
d) la trasparenza nei bilanci, nelle scelte concrete e in ciascuno dei comportamenti attraverso i quali la Chiesa si esprime;
e) la prassi obbligatoria di stipulare regolare contratto con gli impiegati laici di Curia, con gli eventuali col­laboratori parrocchiali (colf, ecc.), con i sacrestani. (Possono, infatti, esserci forme di volontariato, ma da esercitarsi sempre nel rispetto delle norme vigenti);
f) uno stile di vita, di tutti i cristiani, che superi sfarzi e sprechi;
g) la convinzione profonda e la percepita chiarezza che quanto viene donato alla Chiesa non è sola­mente per il prete (cui tocca una quota stabilita per il suo sostentamento), ma è per la vita della Chiesa intera ed orientato primariamente alla carità. Tutto ciò che è della comunità è amministrato dal Parroco coadiuvato dal Consiglio per gli Affari Economici.

4.  Ciò predetto stabiliamo quanto segue relativamente alle seguenti voci:

- Offerte SS. Messe - Celebrazioni dei sacramenti e dei sacramentali - Certificazioni e documenti - Giornate "imperate" - Feste religiose - Feste delle Congreghe - Santuari - Carità

4.1 Offerte SS. Messe

a) - Il can. 945 del Codice di Diritto Canonico così si esprime: "Secondo l'uso approvato dalla Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, rice­vere l'offerta data finché applichi la Messa secon­do una determinata intenzione. È vivamente racco­mandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le in­tenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta".
b) Pur rispettando quanto suddetto e quanto stabilito, ancora, nel can. 1264, intendiamo indicare, "praeter legem", che l'offerta deve essere totalmente libera, nel senso che il sacerdote non può chiedere ma so­lamente accettare un'offerta data spontaneamente.
c) Circa le Messe cosiddette "plurintenzionali", ripor­tiamo, nei suoi punti essenziali, quanto il S. Padre ha approvato di un Decreto della Congregazione per il Clero (22 Gennaio 1991).

Eccoli:

- Nei casi in cui gli offerenti, previamente ed esplici­tamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre, si può celebrare una sola Messa con un'unica intenzione "collettiva". In questo caso è necessario che siano pubblica­mente indicati il giorno, il luogo e l'ora in cui que­sta S. Messa sarà celebrata, non più di due volte la settimana.

- Quest'uso costituisce un'eccezione e, comunque, nel caso di una celebrazione plurintenzionale, al ce­lebrante è lecito trattenere un'offerta che non può superare i 10 €. mentre la somma eccedente dev'essere consegnata all'Ordinario che la destinerà ai fini statuiti dal Diritto (can. 946), tra i quali possono es­sere considerati le opere della Parrocchia e quelle della Diocesi, specialmente il Seminario. Su ciò de­cide l'Ordinario diocesano che, previa richiesta, de­ve dare per iscritto l'autorizzazione al Parroco e alla comunità religiosa che richiede tale celebrazione.

d) Circa le Messe cosiddette "gregoriane" l'offerta sia proporzionata all'impegno e non sia superiore ai 400 €.
e) Relativamente alle offerte nei casi di trinazione nei giorni festivi, salva la Messa prò populo, il Parroco può applicare la Messa binata, ma non quella trinata. In caso di binazione nei giorni feriali il Parroco, o sacerdote che lo sostituisce, può trattenere per sé l'of­ferta di una celebrazione, e per la "binata" può trattene­re, per il cosiddetto "incomodo", la metà dell'offerta, inviando semestralmente o annualmente la somma di tutte queste celebrazioni in Curia per la vita della Chie­sa diocesana.
Qualora nelle Messe binate festive non si abbiano intenzioni per la seconda Messa, salva quella pro po­pulo, le si applichino "ad mentem Episcopi" e ne sia tra­smesso il numero al competente ufficio di Curia.
Perché tutto questo sia fatto secondo diritto e co­scienza, è bene tenere un registro adeguato.

4.2 Celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali
In occasione dell'amministrazione  dei  sacramenti non si può chiedere nulla, ma solo accettare offerte libere.
Essi non hanno prezzo e sono dono gratuito di Cristo Crocifisso e Risorto.
Queste offerte devono essere regolarmente versate nella cassa parrocchiale e sono gestite, per i fini propri della Chiesa, dal Parroco con il parere del Consiglio per gli Affari economici.
In alcune occasioni speciali (prime Comunioni, Cre­sime, Battesimi, Matrimoni...) i fedeli possono essere il­luminati sui bisogni della comunità e il doveroso so­stentamento dei luoghi di culto e della pastorale.

4.3 Certificazioni e documenti
Non può essere data un'offerta per le certificazioni e i documenti rilasciati dalla Parrocchia e dalla Diocesi.
È bene tenere conto che molte persone accostano la Chiesa in queste occasioni ed è giusto mostrare un vol­to sereno e libero da condizionamenti economici.
4.4 Le giornate  "imperate" siano preparate spiritualmen­te nelle rispettive motivazioni. Se ben celebrate, esse superano il concetto di "raccolta" e aiutano i credenti ad allargare il loro sguardo sugli orizzonti della "cattoli­cità" della Chiesa. Le raccolte siano inviate in Curia en­tro 30 giorni.

Le "giornate" di cui sopra sono:
a) per la Chiesa Universale: - Missioni - Infanzia missionaria - Luoghi santi
b) per la Chiesa che è in Italia: - Università Cattolica - Carità del Papa - Migranti
c) per la Chiesa diocesana - Seminario - Caritas

4.5  Circa le feste si stabilisce quanto segue:
Feste Religiose
Le processioni siano un momento di preghiera e di te­stimonianza. Per questo siano ben organizzate e guidate nella partecipazione orante - comunitaria. A tale scopo è importante che ogni processione sia misurata nel tempo arrivando normalmente a non superare le due ore e facendole svolgere per le vie principali del paese.
Durante il loro svolgimento non si raccolgono, in nessun modo, offerte, né sui nastri né in cassette, ecc. Le offerte che vengono fatte nella preparazione delle feste, visitando le famiglie della parrocchia o nei locali di essa, raccolte da persone debitamente autorizzate, siano accompagnate possibilmente da ricevuta.
Nell'uno e nell'altro caso siano sempre due membri del Consiglio Affari Economici ad annotare tutto.
-    Se oltre i membri del CAEP ci sono altri collaborato­ri nominati esclusivamente per l'aspetto esterno del­le celebrazioni questi restano in carica per il solo periodo della festa.
L'aspetto liturgico - pastorale ed organizzativo è sot­to la responsabilità del Consiglio Pastorale Parroc­chiale, presieduto dal Parroco. Sono severamente proibiti i cosiddetti "incanti". Si presti attenzione ad essere in regola con la Siae e le norme contrattuali civili e anche per quanto ri­guarda le autorizzazioni per le eventuali lotterie. Per le feste patronali è doveroso fare in Curia, in oc­casione  della   dovuta  autorizzazione,  una  offerta congrua per la carità in Diocesi, per la vita di essa, specie del Seminario.
C'è, così, offerto in occasione della festa, un mo­mento di comunione con la Chiesa Diocesana, con i poveri, con le opere sociali.
-    Gli eventuali contributi ricevuti da Enti civili, come offerta per le feste, siano evidenziati nel bilancio, ma non siano vincolanti per le modalità celebrative della festa stessa.
-       Se il contributo delle amministrazioni si caratterizza non in denaro, ma in iniziative esterne (es. concerti, fuochi,) si faccia attenzione, nell'accettarlo, al deco­ro, agli eventuali sprechi al rispetto del carattere re­ligioso della festa che è preminente. Ogni parrocchia e congrega nell'organizzare la fe­sta, sul bilancio preventivo, accantoni dalle entrate, una adeguata quota per la formazione, la cura degli edifici sacri e le necessità dei poveri. Tale quota vie­ne versata nella cassa parrocchiale ed è amministra­ta dal Consiglio per gli Affari Economici. Può essere consentito di accantonare per là prossima festa una quota non superiore al 10% del residuo, ma sempre nella cassa dell'Ente Parrocchia. Sia reso sempre pubblico il bilancio della festa. I proventi, i residui attivi o passivi sono voci parziali dell'unico bilancio annuale dell'Ente Parrocchia.

4.6 Feste delle Congreghe
Relativamente alle feste delle Congreghe si stabili­sce quanto segue:
-  Ove da antica tradizione, una congrega ha finora celebrato festa solenne essa è consentita a queste condizioni;
-   Se le congreghe in un paese sono più di una, cele­brino i momenti liturgici, anche la processione, atte­nendosi alle norme suddette;
-    La festa solenne della congrega deve essere organizza­ta da un comitato presieduto dal Parroco con l'apporto, se vi è, del cappellano della congrega, (e composto da tre membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale) e da tre membri del Consiglio Direttivo della congrega;
-    Le offerte residue sono gestite dal Consiglio d'Am­ministrazione della congrega per i fini tipici di essa: la manutenzione del tempio e la carità;
-   Anche le congreghe sono tenute a presentare in Cu­ria il bilancio consuntivo e a contribuire alla vita della diocesi, della parrocchia e del Seminario;
-   Non sono più ammesse feste organizzate da fami­glie private, o in oratori privati, nonostante qualsiasi tradizione o privilegio in contrario.

4.7 Santuari
Anche nei santuari si rispettino le suddette norme. Sia sulla celebrazione delle SS. Messe, sulle offerte voti­ve che sull'eventuale festa religiosa.
Ci aspettiamo molto dai Religiosi, sia nelle Chiese parrocchiali dove operano, sia nelle Chiese a loro affi­date o tipicamente religiose, sia nei Santuari.
I Religiosi siano testimoni di povertà e di obbe-dienza. 4.8

4. 8 Carità
Essa è il volto della Chiesa che si fa samaritana del­l’uomo sofferente, lo accompagna alla locanda e provvede economicamente per lui.
Nei bilanci delle nostre parrocchie ci sia un serio budget per i poveri e una rinnovata attenzione per le ri­chieste che vengono riservate alla Chiesa: interventi ur­genti, emergenze internazionali o bisogni del territorio.

Conclusioni
Siamo certi di un'accoglienza concreta, convinta e co­struttiva, per quanto stabilito dalle presenti Norme al fine della crescita delle nostre Chiese secondo lo spirito del Vangelo. Le presenti nostre disposizioni siano, con i mezzi più opportuni, ampiamente diffuse, ben convinti che il Pa­dre Provvidente non farà mancare mai nulla ai suoi figli.
È consentito che, dalla data di pubblicazione di que­ste Norme, trascorra un trimestre di adattamento prepa­ratorio delle comunità, al fine di permettere l'opportuna spiegazione ai fedeli e la loro convinta adesione.
Con animo orante e benedicente.

Catanzaro, 01.10.2003
I Vescovi di Calabria